Pubblicato IL SISTEMA DELLA PROVA CIVILE NELL’ERA DIGITALE a cura di Luigi Viola e Nicola Gargano Ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Mercoledì 26 Febbraio 2025 20:55
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Dal testo dell’opera abbiamo estratto una parte del capitolo curato dall’avvocato Valeria Bordi riguardante  “Le prove digitali e i diritti della personalità”

 

Il volume esamina il sistema delle prove alla luce delle più significative novità normative e giurisprudenziali. La trattazione muove dall’analisi della disciplina generale nel processo civile, approfondendo i temi del riparto dell’onere della prova e delle varie tipologie di quest’ultima. Si sofferma sugli interventi che hanno novellato le prove digitali, anche relativamente alle specifiche tecniche e ne esamina le declinazioni nei singoli settori di incidenza: famiglia, assicurazione, responsabilità medica, industriale, internet, lavoro, società e A.D.R., evidenziandone i rilievi pratici più significativi. Contiene, inoltre, una disamina delle norme sul processo telematico, con particolare riguardo al deposito delle prove nel processo civile e alla prova della notifica a mezzo PEC, aggiornata alla luce dell’emanazione del c.d. d.m. Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, che ha modificato le regole tecniche del processo telematico di cui al d.m. n. 44/2011.  Vengono, infine, analizzate le recentissime modifiche introdotte dalle specifiche tecniche di cui al provvedimento DGSIA del 7 agosto 2024, in vigore dal 30 settembre 2024 che, tra le varie novità, consentono il deposito dei formati audio e video, nonché le novità introdotte da ultimo dal decreto correttivo alla riforma civile c.d. Cartabia (d.lgs. n. 164/2024)

L’avvocato Luigi Viola, curatore dell’opera insieme all’avvocato Nicola Gargano, affronta sia il tema della prova nel processo civile (capitolo 1) con una panoramica esaustiva del sistema giuridico di riferimento e sia quello delle prove precostituite e costituende (capitolo 2), con particolare attenzione alle prove tipiche ed a quelle atipiche. L’ avvocato Leo Stilo compie invece una dettagliata disamina delle “Prove nell’era digitale, una realtà che oscilla tra atomi e bit” (capitolo 3), analizzando la prova digitale nel processo civile nei suoi profili teorici come pure negli aspetti pratici correlati (capitolo 4), oltre che nel contesto ibrido in cui essa opera (capitolo 5). Nella Parte Terza della pubblicazione è l’avvocato Bruno Fiammella ad occuparsi delle prove digitali con specifica attenzione alle nuove fonti di prova per i nuovi protocolli processuali., mentre l’avvocato Valeria Bordi esamina (capitolo 6) tutti gli aspetti relativi alle prove digitali ed ai diritti della personalità. Gli ultimi due capitoli del libro riguardano la prova digitale ed il diritto di famiglia, a cura dell’avvocato Elena Boccadoro (capitolo 7) e la prova nel diritto assicurativo (capitolo 8), a cura dell’avvocato  Eliana Autolitano.

Estratto del capitolo 6    “ Le  prove digitali e i diritti della personalità” di Valeria Bordi

SOMMARIO: 1. Le prove digitali nel processo civile e penale in generale. — 2. Problematiche giuridico processuali. — 3. Tipicità o atipicità della prova nel giudizio  civile e penale nell’evoluzione della giurisprudenza correlata ai diritti della  personalità. — 4. Conclusioni.

1. Le prove digitali nel processo civile e penale in generale.

Il processo telematico (PT) ha impresso un vero cambio di marcia  a tutto il sistema giustizia, soprattutto in termini di speditezza e  agevolezza nei depositi di atti e documenti. Tutti gli atti sono ormai  documenti nativi digitali o files digitalizzati di documenti “analogici”.  Tuttavia, già prima dell’avvento del PT esistevano le cosiddette  prove digitali, cioè le evidenze acquisite (o comunque offerte in pro duzione al Giudice in formato digitale) rilevanti ai fini della decisione  quali e-mail, PEC, filmati, fotografie, audio/registrazioni etc. intorno  alle quali, dottrina e giurisprudenza si confrontano ancora oggi data la  delicatezza intrinseca della materia proprio sotto il profilo della rilevanza probatoria di queste evidenze quando prodotte o acquisite (nei  vari modi previsti per ciascun rito e procedura) nel processo.

2. Problematiche giuridico processuali.  I quesiti che scaturiscono sono molteplici: quale valore hanno le  prove digitali nel giudizio? Come si producono? Come se ne garantisce  la genuinità e la provenienza? Quali sono i limiti della loro ammissibilità e/o utilizzabilità, se acquisite illecitamente?  È necessario procedere da una premessa: nonostante l’avvento  dell’era digitale, l’informatica non può stravolgere il diritto e dunque il  processo o le sue regole. È importante tenere in considerazione tale  presupposto soprattutto quando si tratta di diritti della personalità, oggetto di questa analisi, ossia di quei diritti soggettivi assoluti che  ineriscono agli aspetti essenziali della personalità umana.

Si tratta infatti di diritti connaturati alla nozione di essere umano e  per ciò stesso tradizionalmente sono stati considerati di difficile inquadramento in categorie esclusivamente privatistiche, considerata la loro  relazione con valori di rilevanza costituzionale e la previsione da parte  del legislatore di rimedi anche penalistici e amministrativi a loro tutela  (RESCIGNO). Essi non hanno un carattere patrimoniale, sono inalienabili,  intrasmissibili, irrinunciabili ed imprescrittibili. Le caratteristiche generali di tali diritti possono identificarsi nella loro essenzialità proprio  per la tutela delle ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico  e morale della persona; nella loro assolutezza in quanto opponibili erga  omnes; nella loro non patrimonialità, considerata l’impossibilità di una  valutazione economica; nella loro inalienabilità, nemmeno attraverso  rinunzia o transazione; nella loro intrasmissibilità né per atto tra vivi né  per atto mortis causa; nella loro imprescrittibilità in quanto possono  essere fatti valere in qualsiasi momento, non estinguendosi per non uso;  nella loro originarietà, in quanto acquisibili automaticamente alla nascita.

Nonostante la categoria suddetta dei diritti della personalità, nel  tempo abbia, ricompreso nel suo alveo nuove fattispecie (si pensi al  diritto all’oblio su internet), possiamo ritenere che essa si estenda dal  diritto all’integrità fisica, al nome, all’onore e alla reputazione, alla  privacy e ad altri diritti personalissimi come quello alla paternità  intellettuale delle opere di ingegno o il diritto di autore.  Prima di entrare nel merito del rapporto tra prove digitali e diritti  della personalità è opportuno fissare alcuni concetti relativamente al  fenomeno di digitalizzazione che ha travolto il nostro modo di vivere  comune come anche l’applicazione del diritto (soprattutto da un punto  di vista processuale) nelle aule di Tribunale.

Tornando alle prove digitali, come anticipato, sempre più spesso  un avvocato si trova nella posizione di dover produrre a corredo  probatorio elementi come e-mail, SMS, chat WhatsApp, files video e  audio, web pages, screenshots. I dubbi sorti non solo riguardano il loro  valore probatorio, ma anche come i medesimi elementi si coniughino  con la tutela dei diritti della personalità, su tutti, con la privacy.

Preliminarmente occorre fare chiarezza su alcune nozioni fondamentali.

La “prova digitale” può assumere la forma di un testo, un video,  una fotografia o una registrazione audio e i dati possono provenire da supporti diversi, come smartphone, computer, elettrodomestici domotizzati ecc. Ogni prova digitale proveniente da un diverso device  elettronico racchiude i cosiddetti “metadati” ossia quei dati identifica tivi che permettono di risalire alla data e l’ora della creazione o della  modificazione di un file, all’autore, all’esatto momento di creazione,  modifica ed invio dei dati. Essi, dunque, in un certo senso, costituiscono le “tracce digitali” di una prova elettronica.  È evidente che questo nuovo tipo di fonti di prova richieda delle  complesse operazioni di estrazione, acquisizione e raccolta, nonché di  produzione in giudizio. La complessità relativa a tali operazioni è  fortemente connessa con il carattere volatile — e quindi volutamene o  anche involontariamente — modificabile delle prove digitali (FIAMMELLA).

L’avvio dell’iter di dematerializzazione e del processo telematico ha  dunque fatto sorgere la necessità di cristallizzare normativamente  alcuni concetti, tra i quali emerge quello correlato alla definizione di  “documento informatico”. Sotto questo punto di vista, ci viene in aiuto  il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - d.lgs. 82/2005) che  definisce il documento informatico come una “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” in contrapposizione  al documento cosiddetto “analogico” “rappresentazione non informa tica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 definisce invece il documento “elettronico” come “qualsiasi contenuto conservato in forma  elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”. Le precedenti nozioni costituiscono un profilo prodromico (da  cui non poter prescindere) rispetto alla più articolata questione del l’ammissibilità della prova digitale nel processo civile rispetto al processo penale.

Invero, sono state avanzate critiche in ordine all’ampliamento della  categoria dei mezzi di prova attesa la loro tipicità nel processo civile. Nell’ordinamento civilistico manca una norma generale — come quella  dell’art. 189 c.p.p. nel processo penale — che legittima espressamente  l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.

Tuttavia, è intervenuto un orientamento della giurisprudenza di  legittimità il quale, argomentando sulla mancanza di una norma di  chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova nell’ordinamento processuale vigente, ha affermato che il Giudice può legittimamente porre a  base del proprio convincimento anche le prove c.d. “atipiche” ivi  incluse quelle digitali (Cass. civ., 20 gennaio 2017 n. 1593). Pertanto nessun dubbio dovrebbe sorgere in merito all’ammissibilità delle prove  digitali “atipiche” nell’alveo del processo civile.

Sotto altro profilo, si consideri l’art. 46 Regolamento eIDAS  (rubricato “Effetti giuridici dei documenti elettronici”) il quale stabilisce che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici  e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo  della sua forma elettronica.”

Dalla lettura sistematica delle norme di matrice nazionale ed  europea, sembra che la prova digitale trovi piena efficacia probatoria  nel processo civile, anche se con delle diversificazioni. Invero, l’art. 20  comma 1-bis del CAD, rubricato “Validità ed efficacia probatoria dei  documenti informatici”, stabilisce che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’art. 2702  c.c. allorché « vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma  elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è  formato, previa identificazione informatica del suo autore », attraverso  un processo avente i requisiti fissati dall’AgID, ai sensi dell’art. 71 con  « modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del  documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità  all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a  soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono  liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di  sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del  documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità  alle Linee Guida ».

Il citato art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata fa piena  prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da  chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne  riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata, come riconosciuta. Il documento informatico sottoscritto con firma  digitale ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata, così  come disciplinata dall’art. 2702 c.c.

Per quanto invece riguarda il documento informatico non firmato  digitalmente, si pensi ad esempio, ad una e-mail, la Suprema Corte ha  affermato che: « in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti,  fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra  le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui  all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose...