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Home Tutela del cittadino consumatore Incidente con auto non assicurata: cosa fare?

Incidente con auto non assicurata: cosa fare?

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In Italia circolano circa quattro milioni di vetture senza polizza assicurativa (cioè l'8% del parco auto circolante nel Bel Paese). Questo significa che, se si rimane coinvolti in un incidente stradale con un'automobile,

 

 

 

c'è una probabilità su 15 che non sia assicurata. Ma come comportarsi e quali sono i passi da seguire se si incorre in un incidente con una vettura priva di copertura assicurativa.  Casi Esistono varie situazioni da considerare. Ad esempio, se l'automobilista con cui è avvenuto l'incidente ha il certificato assicurativo scaduto, ma da non più di 15 giorni, la copertura è garantita e i danni subiti vengono risarciti direttamente dalla compagnia della controparte.

Se il certificato della controparte è invece scaduto da più tempo o del tutto  assente è possibile percorrere due strade: la prima è quella di accordarsi sul risarcimento privato tra le parti. In questo caso l'accordo  può essere trovato solo nel caso in cui esista la reale intenzione da parte dell'autista non assicurato di porre rimedio al danno arrecato. Se però questa opzione non risulta fattibile e non è possibile rivalersi sull'assicurazione dell'altra vettura, interviene il "Fondo per le vittime della strada", un organismo pubblico istituito nel 1969 finanziato con un'aliquota sui premi Rc auto (attualmente pari al 2,5%) e amministrato dalla Consap (Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici), sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico. Il Fondo interviene in caso di sinistri che coinvolgono veicoli non identificati; non assicurati; assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; posti in circolazione contro la volontà del proprietario; spediti nel territorio italiano da un altro paese dell'Unione europea o Islanda, Liechtenstein e Norvegia e, infine, nel caso di veicoli esteri con targa non corrispondente.

 

Le persone danneggiate devono inoltrare richiesta con raccomandata alla Consap e all'impresa competente per il luogo dove è avvenuto l'incidente. L'elenco delle compagnie designate è indicato sul sito www.consap.it, insieme al modulo per fare richiesta di risarcimento. Il massimale di legge vigente attualmente è pari a 2,5 milioni di euro per i danni alle persone e 500.000 per quelli alle cose. Il Fondo, dopo aver valutato la richiesta, che deve essere avvalorata da apposite perizie e dalle dichiarazioni dei vigili urbani, dispone il risarcimento del danno subito, sia alle persone che alle cose. Per questo, una volta avvenuto l'incidente è sempre bene affidarsi alle forze dell'ordine, contattando i vigili urbani.

 

In cosa incorre chi viaggia senza assicurazione? Se ci si muove in auto senza copertura, si infrange l'articolo 193 del Codice della Strada e per legge la multa è piuttosto salata e varia da poco meno di 800 ad oltre 3mila euro. Inoltre, in questo caso è previsto anche il ritiro della carta di circolazione

e il sequestro amministrativo del veicolo che viene di solito depositato in luogo idoneo alla custodia tramite carro attrezzi. Per riottenere il diritto ad usare la propria vettura il proprietario deve effettuare il pagamento di una copertura assicurativa della durata di almeno sei mesi oltre al pagamento della contravvenzione.

 

Codice della Strada D.Lgs. 285 del 1992 - Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

 

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 a euro 3.194.

 

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (Comma così modificato dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

 

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214).

 

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice (Comma aggiunto dal comma 47 dell’art. 3, legge 15 luglio 2009, n. 94).

 

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 (Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge. n. 183).

 

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 (Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge n. 183/2011).

 

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada (Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa legge n. 183/2011).

 

 

 

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