IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT: E’ uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in base al quale nessun cittadino può invocare, con particolare riferimento al diritto penale, la non conoscenza di una legge o di una prescrizione, per eluderne l’applicazione.
Il rigore di tale principio è stato temperato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.364 del 1988, che ha considerato tale ignoranza scusabile in presenza di un difetto di adeguata pubblicizzazione della legge, che risulterebbe pertanto non applicata perché non conosciuta. Questo antico brocardo si ricollega al dibattito circa la validità degli strumenti posti a disposizione del cittadino per conoscere adeguatamente la legislazione vigente.
SALVIS IURIBUS: é la formula d’uso che si utilizza di norma in calce ad una lettera quando si vuole manifestare l’intendimento di avvalersi di ogni mezzo e procedura per tutelare i propri diritti. La postilla latina corrispondente a “fatti salvi i diritti” che solitamente i legali accompagnano ad un invito o ad un atto di significazione dai toni moderati, spesso viene trascritta, anche da avvocati blasonati, erroneamente “salvis Juribus”, dimenticando che il diritto, la giustizia e la norma, erano indicati nell’antica Roma con il termine ius, dal quale derivano i termini di giurisprudenza, giurisperito ed altro ancora.
PRIUS TEMPORE POTIOR IURE: letteralmente “primo nel tempo, più forte nel diritto”. La frase esalta il valore del tempo nei rapporti giuridici, abbinando un diritto più solido ad una priorità temporale. E’ la situazione giuridica che si viene a determinare ogniqualvolta si forma una coda di persone, nell’ambito della quale colui che e' arrivato per primo, o che comunque precede, ha diritto al servizio per il quale si e' in fila, prima degli altri che seguono, che potrebbero non arrivare ad ottenere il servizio erogato.
PACTUM DISCIPLICENTIAE: anche nel mondo romano esisteva la clausola “soddisfatti o rimborsati”. Infatti, nel caso di non gradimento della merce da parte dell’acquirente, grazie al pactum disciplicentiae era possibile restituire al venditore l’oggetto comprato ed ottenere indietro il prezzo pagato. Tale formula di garanzia non e' dissimile da quella utilizzata oggi nelle vendite per corrispondenza e nelle vendite televisive, regolate dall’apposita legge 50 del 15 gennaio 1992.
DURA LEX SED LEX: il brocardo esalta il valore ed il ruolo della legge nella società, anche se la sua applicazione può risultare severe ed onerosa. La legge, come e' scritto in molte aule dei nostri tribunali, è uguale per tutti e pertanto deve essere osservata dall’intera collettività anche se il rispetto di essa dovesse risultare particolarmente duro per il singolo.
PACTA SEMPER SERVENDA SUNT: i patti, gli accordi, devono sempre essere rispettati, sia che riguardino gli individui e sia che si riferiscano alle relazioni tra Paesi diversi. Il principio, nel sottolineare la rilevanza della parola data e del consenso manifestato tra le parti, rappresenta altresi' un sostegno fondamentale alla certezza dei rapporti giuridici quale bene di prima grandezza nella vita di una comunità.
RELATA REFERO: “Riporto le cose (a me) riferite”. Nella pratica forense questo motto medievale sta' a precisare come le affermazioni riportate in aula siano state riferite da altri. La formula risulta di una certa utilità per prendere una certa distanza e nel declinare ogni responsabilità' in ordine a cose che potrebbero non essere conformi alla verità.
IURA NOVIT CURIA: “la curia conosce il diritto”. L’ordinamento giudiziario italiano si basa sul presupposto che il giudice, il tribunale, la magistratura tutta, conoscano, in via generale, la normativa vigente, e nello specifico, il diritto da applicare al caso in trattazione. In altri ordinamenti e' invece cura ed onere delle parti indicare alla curia le disposizioni da applicare alla questione posta all’attenzione di chi giudica.
STRICTO SENSU: “In senso stretto”. Si tende ad usare questa locuzione quando si vuole fare riferimento ad una interpretazione in senso rigoroso e restrittivo di un concetto o di una norma di legge. Ad essa si contrappone l’altra locuzione “lato sensu”, caratterizzata da un’interpretazione più ampia ed estensiva.
STATUS QUO (ante): indica la situazione originaria, preesistente. Ritornare allo status quo, o usare la formula statu quo, significa ripristinare la situazione giuridica o di fatto che preesisteva rispetto ad un dato evento.
EXCURSUS: il termine viene generalmente utilizzato come sinonimo di digressione, per illustrare le fasi o l’evoluzione di una determinata situazione, della quale si tracciano le linee fondamentali.
EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA: una scusa non richiesta equivale ad una accusa manifesta, questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche. In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.
VACATIO LEGIS: si tratta del lasso temporale compreso tra la data della pubblicazione di una legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la data della entrata in vigore della legge stessa. Questa “vacanza della legge” ai sensi dell’articolo 73 della Costituzione e dell’articolo 10 delle Preleggi al codice civile, consta di norma in 15 giorni, ma è facoltà del legislatore determinare un periodo più breve, per questioni di urgenza, oppure piu' lungo, imposto dalla esigenza di una migliore comprensione di una legge.
VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT: altro tassello della saggezza latina che sottolinea l’indiscussa superiorità del valore delle cose scritte rispetto a quanto comunicato in via orale, destinato a non lasciare traccia.
NEGOTIOUM: é la negazione dell’ozio (nec otium) ed in tal senso giustifica il significato moderno del termine riferito ai locali adibiti ad attività commerciale. Riferito al mondo del diritto, il negozio giuridico, secondo la impostazione di un insegnamento universitario costante, e' da intendersi qualunque manifestazione di volontà alla quale l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici.
HABEAS CORPUS: é l’abbreviazione di habeas corpus ad subiciendum (che tu abbia la piena potestà del tuo corpo). La locuzione viene dal diritto anglosassone e si riferisce ai diritti fondamentali della libertà personale, spesso ignorati o calpestati nei periodi oscuri del medioevo.
BONUS PATER FAMILIAS: il buon padre di famiglia. Nel nostro ordinamento, la diligenza del buon padre di famiglia e richiesta nell’adempimento delle obbligazioni (art.1176 c.c.). In mancanza di questa “soglia minima della modalità della prestazione” contenuta in un’obbligazione, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio incappa nella colpa, che secondo il nostro codice penale (art.43) consiste nella mancanza do osservanza di leggi o regolamenti, nell’imprudenza, imperizia o mancanza di diligenza.
NON PLUS ULTRA: non piu oltre. La scritta che segnava il limite geografico dei territori conosciuti, le famose colonne d’Ercole coincidenti con l’attuale stretto di Gibilterra. Il termine si usa anche per indicare il meglio del meglio, ossia qualcosa rispetto alla quale non c’è più nulla di ulteriore.
VEXATA QUAESTIO: dibattuta questione. In sede di ricorso o di relazioni di carattere giuridico si definisce vexata quaestio la tematica, la questione oggetto di conflittualità o di intenso, e perlopiu controverso, dibattito.
PARVA RES: piccola cosa. Con tale terminologia si vuole sottolineare la pochezza, la irrilevanza della cosa trattata, talora anche ai fini dell’impegno per essa richiesto.
IN LIMINE: sul limite, sul confine iniziale. Il termine introduce una prima valutazione che precede l’esame più ampio e profondo di una questione. Equivale a dire “in via preliminare”.
CAPITIS DEMINUTIO: la perdita di un diritto. Indica la perdita di un diritto, di una prerogativa, di uno status, in precedenza posseduti, con sottolineatura del declassamento subito. Nella romanità la massima perdita era quella della liberta, la minima quella di appartenere ad una certa famiglia.
DE IURE CONDITO – DE IURE CONDENDO: di diritto fondato – di diritto da fondare. E’ in pratica la differenza tra il diritto esistente, quello delle leggi già facenti parte dell’ordinamento, e il diritto futuro, possibile ma ancora non parte integrante dell’ordinamento giuridico. I termini si utilizzano con frequenza quando si affrontano questioni relative alla introduzione di nuovi istituti giuridici oppure alla modifica di leggi e regolamenti.
AD HORAS: a momenti, nelle prossime ore. Significa che il provvedimento o la questione in trattazione si definira, giungera a completamento nel giro di qualche ora, insomma come a dire che ogni momento e quello buono per la conclusione della cosa della quale si e in attesa.
TERTIUM NON DATUR: terza possibilità non e data. Nei casi in cui vige il principio dell’alternatività, per cui e possibile scegliere una sola delle due opzioni previste, non e dato ricorrere ad un’altra via (ad alteram viam recursus non datur). Nei ricorsi contro un provvedimento illegittimo della PA, ad esempio, e data la possibilità di rivolgersi al TAR competente(legge 1034 del 1971), oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica (DPR 1199 del 1971), terze soluzioni non sono prospettabili..
A QUO - AD QUEM: dal quale – al quale. Dies a quo e quello a partire dal quale inizia il conteggio di un certo periodo oppure il termine iniziale per gli effetti di un determinato atto. Dies ad quem e il termine opposto, quello finale, entro il quale e possibile svolgere una determinata attività giuridica (Ex: presentazione di una domanda ). Giudice a quo e il magistrato da cui e stato adottato un provvedimento. Il caso piu frequente in cui e utilizzata tale formula riguarda la remissione di una questione, sulla valutazione di legittimità di una norma, alla Corte Costituzionale.
QUISQUE DE POPULO: uno qualsiasi del popolo. Indica una persona, qualunque persona del popolo, della collettività, senza nessuna prerogativa; un soggetto indefinito in grado oppure legittimato di svolgere una certa attività.
PRO FORMA: per la forma. Si usa ormai anche in italiano per indicare una pura formalità. Un esame pro forma e quello in cui non c’e una vera selezione ma costituisce una mera formalità per promuovere tutti.
ERGA OMNES: verso tutti. Soprattutto nel diritto del lavoro si e soliti parlare di contratti erga omnes ossia che producono od estendono i loro effetti verso l’intera categoria di lavoratori di quel comparto, a differenza ed in contrapposizione con i contratti individuali oppure riferibili a determinate categorie di lavoratori o a specifici livelli.
LUCRUM CESSANS: lucro cessante. Nel caso di un’ azione di risarcimento si richiede all’inadempiente dell’obbligazione non solo il danno emergente ma anche il lucro cessante, ossia il mancato profitto che il danneggiato avrebbe invece messo a frutto in assenza dell’inadempimento.
RATIO LEGIS: l’ intento, lo spirito della legge. Termine usato, spesso abusato; sta ad indicare la causa socio-economica di una legge, il suo principio ispiratore, l’intento del legislatore.
REBUS SIC STANTIBUS: essendo le cose cosi. La frase, un ablativo assoluto, fotografa la situazione giuridica esistente oppure, in senso più ampio la stato attuale delle cose.
REFORMATIO IN PEIUS: riforma in peggio. L’art. 597 del codice di procedura penale prevede il divieto, per il giudice di appello, di riformare in peggio, quindi con una pena piu severa , quanto gia deciso dal giudice di primo grado nei confronti dell’imputato.
PRO SOLVENDO – PRO SOLUTO: Clausole tipiche della cessione del credito, a seconda che il creditore cedente garantisca (pro solvendo) oppure no (pro soluto) al nuovo creditore il debito.
VOX POPULI, VOX DEI: voce del popolo voce di Dio. La voce, l’opinione, del popolo, pur non avendo, a stretto rigore, una valenza giuridica, devono essere prese in considerazione dal legislatore, dalle istituzioni e dai giudici.
UBI MAIOR MINOR CESSAT: dove c’è il superiore l’inferiore deve cedere. Brocardo rigoroso e fondamentale negli ordinamenti, come la Pubblica Amministrazione, ove vige la gerarchia, un principio ritenuto funzionale alla buona organizzazione degli apparati istituzionali.
UNICUIQUE SUUM: a ciascuno il suo. Il motto, presente fin nel diritto Giustinianeo e titolo di un famoso libro di Leonardo Sciascia, sottolinea la cosiddetta giustizia dei beni ripartiti, in modo che ognuno possa avere quanto gli spetta.
VENIA AETATIS: l’abbassamento dell’età. Istituto gia conosciuto nel diritto romano, esistente ancora oggi nel nostro codice civile laddove si prevede l’abbassamento della maggiore eta (18 anni) ai fini coniugali.
STIPULATIO SORTIS ET USURARUM: la stipula del capitale e degli interessi. Era l’unica pattuizione consentita nel diritto romano che comportasse la corresponsione degli interessi passivi, sempre considerati al limite della legalità e della correttezza morale.
ANATOCISMUS: anatocismo ossia interessi sugli interessi. Per non penalizzare oltremodo la posizione fisiologicamente debole del debitore in un’obbligazione, l’articolo 1283 del nostro codice civile, coerentemente con il diritto romano, vieta l’anatocismo, ossia gli interessi che si vengono a maturare su un debito scaduto.
ANIMUS: l’animo, l’intima volontà. Indica l’intima volontà di un soggetto giuridico, cosi il possessore si qualifica per l’animus possidendi, ossia per l’intendimento di trattenere a se la cosa mentre colui che pone in essere attività contro il proprio avversario per la tutela dei propri diritti si caratterizza per l’animus aemulandi.
ANALOGIA LEGIS: analogia di legge. Secondo l’articolo 12 delle Preleggi o disposizioni preliminari al codice civile (Disposizioni sulla legge in generale) se una controversia non puo essere decisa in base ad una norma precisa, si ha riguardo a disposizioni che regolano casi simili: in tal modo l’analogia si colloca nell’interpretazione della legge.
ANALOGIA IURIS: L’analogia di diritto. L’applicazione di un principio fondamentale dell’ordinamento a situazioni analoghe, costantemente utilizzata nei Paesi anglosassoni, trova in Italia , ove vige il diritto scritto, notevoli limitazioni.
AMBITUS: l’andare in cerca. Nel mondo romano antico era il reato di accaparramento di voti, posto in essere sia con una propaganda scorretta che con brogli elettorali, oppure corrompendo gli elettori o realizzando il voto di scambio. In questo l’antica Pompei, nota anche per le frequenti consultazioni elettorali, non era cosi dissimile dalle odierne metropoli. I reati elettorali trovano espressa previsione nel nostro ordinamento nei DD.P.R. 351 del 1957 e 570 del 1960.
NEMO POTEST ALICUI LAEDERE: nessuno può recare danno al prossimo. Cardine del diritto naturale, il principio della responsabilità Aquiliana trova espressa menzione nell’articolo 2043 del codice civile che prevede l’obbligo di risarcimento del danno per chi ha cagionato ad altri un danno ingiusto, per dolo o per colpa.
NUMERUS CLAUSUS: il numero chiuso. Indica un insieme di elementi ai quali, in modo categorico, non ne possono essere aggiunti degli altri. Il numero chiuso non consente, in definitiva, ulteriori accessi.
NULLUM CRIMEN, NULLA POEN A SINE LEGE: nessun crimine, nessuna pena senza che lo preveda la legge. Il principio di legalità previsto dall’articolo 25 della nostra Costituzione e dall’articolo 1 del codice penale, nel prevedere che nessuno possa essere punito se non in base ad una specifica norma di legge, costituisce una delle massime garanzie per i cittadini .
OPE LEGIS: per opera della legge. Indica in maniera generalizzata, chiara ed evidente tutti gli effetti riconducibili alla forza della legge.
OSTRACISMUS: ostracismo. Era l’esilio decennale al quale venivano condannati i rei di attentato alla costituzione. La radice “ostracon” (coccio) e giustificata dal fatto che i voti per tale pena venivano solitamente scritti su cocci.
ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT, NON EI QUI NEGAT: l’onere della prova grava su chi agisce (attore) non su chi si difende (convenuto). Il principio ispira ancora oggi il nostro diritto processuale.
TEMPUS REGIT ACTUM: il tempo regola l’atto. Principio della massima importanza che sottolinea come un atto, un provvedimento, una situazione giuridica, sia regolata dalla normativa, dall’ordinamento, vigenti nel tempo in cui l’atto o la situazione sono stati posti in essere.
LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI: la legge successiva deroga alla precedente. Gia nella Legge delle XII Tavole il contrasto tra due leggi vigenti si risolveva a vantaggio della legge posteriore che espressamente o implicitamente derogava alla precedente.
MAGISTER OFFICIORUM: il maestro degli uffici. Rappresentava il piu alto funzionario, il vertice dell’apparato burocratico dell’impero romano.
NOXA CAPUT SEQUITUR: il danno segue il capo(famiglia). Si riferisce al “principio di nossalità” per cui, in epoca arcaica, la responsabilità penale per i fatti commessi da un figlio o da un liberto, ricadevano automaticamente nella sfera del capofamiglia. Nel nostro ordinamento la responsabilità penale e personale. Il principio di nossalità si ricollega in un certo qual modo al principio della responsabilità oggettiva, applicabile nel diritto civile ed in misura sicuramente meno rigorosa.
….MARGARITAS ANTE PORCOS: perle ai porci. Quando qualcuno non sa apprezzare, non sa capire il bene che ha per le mani, e quindi non e meritevole dello stesso, ancora oggi si dice che equivale a dare perle ai porci.
OBTORTO COLLO: con il collo torto, piegato. Questo ablativo di modo mostra fisicamente l’atto di subire (o mal sopportare) cose imposte e non condivise né apprezzate.
ALIBI: altrove. Nel gergo delle indagini collegate ad un delitto l’alibi rappresenta la situazione che mette al riparo da attacchi o imputazioni di colpevolezza, proprio perché l’essere altrove consente di dimostrare in modo evidente l’estraneità al crimine.
EX ABRUPTO: all’improvviso, inaspettatamente. Nel lessico giuridico la locuzione si utilizza per sottolineare anche discorsi o interventi imprevisti.
ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE (autem) DIABOLICUM: errare e umano, perseverare e diabolico. Brocardo attribuito a S.Agostino; in campo giuridico evidenzia la pericolosità sociale dei comportamenti recidivanti, reiterati, disciplinati dall’articolo 99 del nostro codice penale.
ERROR IURIS: errore di diritto. L’ordinamento vigente lo rende scusabile solo se e l’elemento unico o determinante di una certa attività giuridica. Esso e annoverato come una delle cause che rendono praticabile la revocazione straordinaria di una sentenza (confronta articolo 395 C.p.c.).
EVICTIO: evizione. Nel contratto di compravendita il venditore deve garantire l’acquirente, oltre che dai vizi della cosa, anche dai rischi dell’evizione, ossia dalle pretese di un terzo sul possesso della cosa venduta