Le disposizioni contenute nel pacchetto "anticorruzione" entrano in vigore il 31/01/2019 ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
Avranno infatti una applicazione differita alcune modifiche al Codice Penale, in particolare quelle relative all'art.158, I co., all'art.159 e all'art.160 che disciplinano il termine della prescrizione
d) all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;
e) all'articolo 159:
1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;
2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
f) all'articolo 160:
1) il primo comma e' abrogato;
2) al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;
Il testo della Legge 3 del 9 gennaio 2019