Secondo le stime governative sono circa 400 mila i lavoratori statali che nel 2019 potranno beneficiare della riforma tanto auspicata. Nel computo sono compresi sia i dipendenti che maturano la pensione secondo la normativa ordinaria e sia quelli destinatari di quota 100.
Il testo della legge 26/2019, di conversione del DL 4/2019
L'ingiusta disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati circa i tempi e i modi della corresponsione del TFR (o TFS) è di pubblico dominio, ma in realtà questo abominevole sopruso perpetrato a danno dei colletti bianchi non ha destato molto interesse nella classe politica e nell'opinione pubblica e nemmeno i sindacati di categoria si sono dati da fare più di tanto su tale fronte. Certo un tribunale (quello di Roma) ha avuto l'accortezza ed il merito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte in merito a tale disparità ma i tempi e gli esiti non sembrano dietro l'angolo ed intanto il salvadanaio alimentato in decine di anni di lavoro da ciascun pubblico dipendente è nelle mani dello Stato o meglio dell'INPS che non intende restituirlo al legittimo titolare se non dopo 24 o 27 mesi, per quel che riguarda il la prima rata!! E' una brutta storia, un brutto film giallo !! E' una brutta Italia che mortifica i servitori dello Stato !! Il nostro legislatore cosa fa al riguardo? Ed il governo, che ha partorito la auspicata quota 100 per uscire dal vicolo Fornero, non ha pensato a questo vulnus ordinamentale che penalizza i già pensionati anche rispetto ai "quotacentisti"?
Questo incubo potrebbe andare in pensione e restituire il sonno rubato ai dipendenti pubblici, sistematicamente costretti ad aspettare anni per incassare il trattamento di fine rapporto. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha infatti firmato il Dpcm che dà il via libera a quanto previsto dal decreto legge che ha introdotto quota 100.
Il provvedimento dell'esecutivo prevede che i dipendenti pubblici che sono andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, l'intero ammontare dei propri soldi fino a 45 mila euro. Stesso trattamento anche per quanti saranno collocati in quiescenza nei prossimi mesi. La procedura prevede che il lavoratore, dopo aver ricevuto dall'ente erogatore del Tfr (INPS) la certificazione del diritto ad avvalersi dell'anticipazione, potrà rivolgersi direttamente ad uno degli istituti di credito aderenti all'accordo che il governo ha stretto con l'Abi, Associazione Bancaria Italiana. L'istituto, una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione, entro quindici giorni liquiderà al pensionato quanto dovuto. Lo stesso Dpcm prevede che tra la data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all'ente erogatore e la data di accredito dell'anticipazione debbano trascorrere, appunto, non più di 75 giorni, ai quali vanno aggiunti i tempi di presentazione da parte dell'interessato della domanda di anticipazione all'istituto di credito prescelto ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca.
Sarà tutto vero? Fa parte della realtà italiana o è una burla estiva? In realtà la novità consiste in un finanziamento, modulato attraverso la formula della cessione del credito: la restituzione delle somme corrisposte (in anticipo !?) al pensionato viene effettuata direttamente dall'ente erogatore del Tfr mediante il versamento all'istituto di credito. Il Dpcm disciplina pure le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che sarà attivato nel caso in cui l'ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare all' istituto bancario l'importo dell'anticipo Tfr erogato.
Le parole lapidarie del ministro Bongiorno sembrano confermare la validità dell'impianto prospettato: "Questo intervento mette fine alla grave penalizzazione dei lavoratori pubblici, ignorata dai precedenti governi".
Chi paga gli effetti della normativa di anticipo? Dal governo la risposta è che non sarà a carico del pensionato. I passi successivi per la piena operatività dell'intervento sono l'invio al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui seguirà il parere favorevole del Consiglio di Stato.
Ai pensionati l'ardua sentenza... se tutto ciò si avvererà davvero
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 Testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.». (19A02239) (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)
Art. 23 Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori (( dipendenti delle amministrazioni pubbliche )) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
(( 2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente )).
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a ((75 milioni )) di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a (( 45.000 euro )) ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.