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Home Norme e diritto Ius et domus. Scatta il reato di molestia per chi suona il campanello o il citofono del vicino di casa

Ius et domus. Scatta il reato di molestia per chi suona il campanello o il citofono del vicino di casa

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Una visita indesiderata, una suonata al campanello di una persona fastidiosa o addirittura di salute e di equilibrio instabili. E' successo a tante persone e probabilmente succederà ancora, e giuridicamente a nulla valgono le motivazioni di chi pone in essere simili comportamenti, perfino nella ipotesi che li si facciano solo per scherzo.

 

 

L'articolo 660  del Codice Penale recita che "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Legittimato ad agire in giudizio contro bravate di tal genere è chi vive dentro l’appartamento e viene così molestato, indipendentemente dallo status di inquilino o  di proprietario. Nel caso in cui la vittima non sia riuscita a vedere l’identità del colpevole, è possibile sporgere una querela «contro ignoti». Sono utili, in tali casi, le testimonianze di chi ha visto il molestatore.

La questione è stata affrontata anche dalla Cassazione, con la sentenza n. 30012/2020, che dichiarava inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando in questo modo la sua condanna per il reato di molestie per aver suonato, di notte, il campanello della vicina per disturbarla.

Si parla di campanelli ma lo stesso reato è configurabile con riferimento a qualunque tipo di dispetto posto in essere da un condomino nei confronti di un vicino di casa.  Nell'esame di questa dinamica non rileva se esista o meno l'intenzione di arrecare disturbo, ma vale il dato oggettivo dell'arrecato disturbo, con le correlate conseguenze psicologiche o addirittura sanitarie. L’importante è che ci sia la sua consapevolezza nel compiere l’azione, elemento che di certo non manca  nel prendere di mira un appartamento in particolare.

Perché si possa configurare il reato di «molestia e disturbo» non è neanche necessario ripetere molte volte l’azione. La norma del codice penale punisce infatti chi agisce, alternativamente, per «petulanza o per altro biasimevole motivo» e, quindi, sia chi è insistente, sia chi invece ha solo lo scopo di arrecare disturbo a un’altra persona, a prescindere dal numero di volte in cui lo fa.

Al di là della gravità del danno riconducibile ad una "scampanellata" o una citofonata, quando la condotta viene reiterata non ci sono dubbi sulla sussistenza dei presupposti del reato. Il molestatore acustico, infatti, non può sapere in anticipo quali certificati medici potrà procurarsi la vittima, dimostrando di aver subito un patimento psicologico. Di certo, il comportamento in sé, incivile, barbaro e vigliacco,  si configura come «oggettivamente idoneo ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità».

L'accertata condotta molesta e la connessa configurazione del reato può dar luogo a consistenti risarcimenti del danno nel caso in cui la persona offesa dimostri che tali episodi abbiano inciso pesantemente sul suo stile di vita, sul suo stato di salute, anche solo psicologica e sul pieno e sereno utilizzo del bene "casa".

Per la Cassazione, commette reato di molestia e disturbo il vicino che di notte in diverse occasioni viene beccato a suonare il campanello della persona offesa

In un caso un giudice di merito aveva già condannato  alla pena dell'ammenda di 300 euro per il reato di molestia e disturbo alle persone ai sensi dell'art. 660 del codice penale, un soggetto  colpevole di aver suonato il campanello della porta di ingresso dell'abitazione della vicina, in piena notte. L'uomo però veniva assolto dall'accusa di aver suonato più volte e per diversi minuti il citofono dell'abitazione, perché non è stato provato che fosse proprio lui l'autore del fatto. Il giudice ha riconosciuto inoltre all'imputato le attenuanti generiche alla luce della occasionalità della condotta, del tipo di molestia messa in atto e perché lo stesso si era trasferito in altro luogo.

Molti difensori puntano sulla circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2, ossia "l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui", laddove ce ne siano i presupposti di fatto.

La Cassazione con la sentenza n. 30012/2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando in questo modo la sua condanna per il reato di molestie per aver suonato, di notte, il campanello della vicina per disturbarla.

 

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