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Home Norme e diritto In vigore dal 10 novembre 2021 le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121

In vigore dal 10 novembre 2021 le modifiche al Codice della Strada introdotte dalla LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121

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È in vigore da oggi il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, nel testo coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 pubblicato sula G.U. 9 novembre 2021, n. 267 recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale

 

 

Il testo, originariamente costituito da 17 articoli (decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121), si è arricchito, nei passaggi tra Camera e Senato, di ulteriori 9 articoli finalizzati a rafforzare la messa in sicurezza delle diverse modalità di trasporto su strada.

Modifiche al Codice della strada

Introdotti nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che si stanno accingendo ad effettuare l’attraversamento).

Dal 1° gennaio 2022 i disabili potranno parcheggiare gratuitamente,  sulle strisce blu di tutti i Comuni italiani, quando non risulti disponibilità nei posti riservati; in tutto il codice i termini “debole” e “disabili in carrozzella” sono sostituiti con i termini “vulnerabile” e “persone con disabilità”.

Previste semplificazioni nella procedura di immatricolazione delle macchine agricole. Disposta l’effettuazione anche presso le autoscuole dei corsi di formazione di primo soccorso, richiesto ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA o KB (taxi e NCC).

Prolungato da 6 mesi a 12 mesi il periodo di validità del ‘foglio rosa’ e  prevista la possibilità di effettuare, durante il periodo di validità, la prova pratica di guida per due volte, non più per una sola volta, come previsto nel codice previgente.

Inasprite le sanzioni amministrative nei confronti di coloro che si esercitano senza istruttore (da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi). Introdotta la responsabilità del conducente del ciclomotore o del motoveicolo per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall’età (e non soltanto per i minorenni). Le sanzioni previste per chi usa il telefonino mentre è alla guida, sono estese anche alle ipotesi di utilizzo di computer portatili, notebook, tablet e di qualunque altro dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Il divieto di fermata e di sosta e le relative sanzioni sono estesi alle aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che sostano in quelle aree mentre non effettuano la ricarica.

Inoltre vengono inasprite le sanzioni per chi getta oggetti dal veicolo in movimento o sporca la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del credo religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio. La violazione del divieto comporta la revoca della relativa autorizzazione nonché l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.

Viene istituito un fondo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024 per favorire la trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione ai cittadini e alle imprese e aumentare il livello di cybersecurity.

Stretta sui monopattini elettrici: multe più salate per i parcheggi selvaggi in zone riservate. Per i monopattini la conduzione è riservata ai maggiori di 14 anni ed è previsto l'obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni. Possono circolare solo sulle strade urbane con limite di 50 km/h, nelle aree pedonali, su corsie ciclabili e su percorsi pedonali e ciclabili, e devono viaggiare non oltre i 20 km/h (non più a 25), mentre rimane il limite di 6 km/orari nelle aree pedonali. È vietata la circolazione e la sosta sui marciapiedi (salvo che nelle aree appositamente individuate) ed è confermato il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali. Mezz'ora dopo il tramonto e durante tutta la notte viene introdotto l'obbligo di circolare con giubbotto catarifrangente o bretelle retroriflettenti. È vietata la circolazione contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile. Al momento è richiesta l'assicurazione obbligatoria solo per i monopattini a noleggio. A partire dal 1° luglio 2022 diventerà obbligatorio l'uso delle frecce e i mezzi dovranno essere dotati di freni su tutte le ruote.Chi circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli ammessi (potenza superiore a 0,50 kw, ecc.) è punito con una multa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. Chi parcheggia il monopattino sul marciapiede, al di fuori delle aree e degli stalli riservati, è punito con una multa da 41 a 168 euro. Per le altre infrazioni la multa è da 50 a 250 euro. Previsto il sequestro per chi trucca il motore.

Parcheggi rosa. Introdotti nel Codice anche «stalli rosa» per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età con sanzioni per chi occupa i parcheggi senza autorizzazione (da 80 a 328 euro per i veicoli a due ruote e da 165 ad euro 660 gli altri).

 

Il testo della Legge 156 del 9 novembre 2021

 

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