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Home Norme e diritto Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 in tema di misure per fronteggiare il Covid 19

Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 in tema di misure per fronteggiare il Covid 19

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Quarantena ridotta per i vaccinati. Restano le sanzioni salate per chi viola la quarantena stessa o  l'isolamento fiduciario per chi ha contratto il virus. Introdotto il regime di autosorveglianza. Entrata in vigore  della nuova disciplina:31.12.2021. In allegato all'articolo l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio in materia sanitaria del 30.12.2021

 

La nuova regolamentazione dei comportamenti anticontagio varata dal Governo sono stati recepiti nel DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, pubblicato sulla GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021.

Il testo del DL 229 del 30.12.2021

Alla luce dell’aumento esponenziale di casi causato dalla variante Omicron, il Governo ha modificato la durata della quarantena per chi entra in contatto con pazienti positivi al Covid. Non cambia invece l’isolamento fiduciario per chi ha contratto il virus. Rimangono invariate anche le sanzioni previste per chi trasgredisce la legge e viene sorpreso a girare liberamente nonostante la misura sanitaria applicata.  Le multe arrivano a cifre decisamente salate, quindi è meglio evitare di rischiare di contagiare gli altri anche solo per un aspetto economico.

Il nuovo decreto approvato nella serata del 29 dicembre 2021 a Palazzo Chigi nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri ha stabilito, approvando le indicazioni della cabina di regia, che la quarantena per chi ha contatti deve seguire queste regole.

I vaccinati con doppia dose e i guariti entro 4 mesi oppure chi ha già ricevuto la terza dose deve sottoporsi a un regime di autosorveglianza per i 10 giorni, con l’uso della mascherina Ffp2 ed evitando di frequentare luoghi affollati e al chiuso, con la possibilità di effettuare un tampone al quinto giorno in caso di sintomi. Un tampone con esito negativo pone fine alla misura dell’autosorveglianza.

Quarantena di 10 giorni con tampone di controllo finale negativo oppure di 14 giorni senza tampone per chi decide di non vaccinarsi o ha ricevuto una sola dose di vaccino anti Covid.

Arresto e multe salate per chi non rispetta quarantena e isolamento fiduciario

Per chi viene segnalato alle aziende sanitarie come contatto stretto di un positivo e non ha completato il ciclo vaccinale con booster o si è sottoposto alla seconda dose da più di 4 mesi, e viene sorpreso fuori casa nel periodo di quarantena, rischia una sanzione amministrativa che va dai 400 ai mille euro.

In base a quanto prevede la legge rischia una sanzione e anche l’arresto chi invece è consapevole di essere positivo e “non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva”. Lo prevede l’art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie. Chi ha contratto il Covid e non rispetta la misura dell’isolamento può essere punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5 mila euro.

Configurabili poi anche altre ipotesi di reato, come nel caso di una denuncia per epidemia dolosa o per epidemia colposa. Questa scatta quando nel violare la quarantena o l’isolamento si contagiano altre persone.

L’articolo 650 del codice penale prevede poi che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dell’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54  del 29 Dicembre 2021

 

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.

 

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COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

alberghi e strutture ricettive;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

sagre e fiere;

centri congressi;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

 

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

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