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Home Norme e diritto La dottrina giuridica del Triboniano. Comunicazione di un nuovo petitum ad un convenuto già destinatario di precedente domanda giudiziale in altro contenzioso, connesso con il precedente: individuazione del legale di riferimento

La dottrina giuridica del Triboniano. Comunicazione di un nuovo petitum ad un convenuto già destinatario di precedente domanda giudiziale in altro contenzioso, connesso con il precedente: individuazione del legale di riferimento

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Tutti  gli operatori di diritto, a qualsiasi livello, conoscono bene la valenza del petitum, quale elemento fondamentale nelle dinamiche processuali, in quanto proprio tale “domanda” segna in modo profondo ogni attività successiva e consequenziale alla sua proposizione, come pure lo spatium decidendi ed i limiti stessi del giudicante.

 

 

Il verbo petere (peto,is, petivi, petitum) in latino aveva tante utilizzazioni, dal generico petere aliquem de aliqua re (chiedere qualcosa a qualcuno) al petere Romam (andare verso Roma), al petere consolatum (aspirare al consolato) fino alla sua connotazione più marcata, quella di chiedere per ottenere, che, calata nel mondo giuridico, identifica e connota la domanda volta ad ottenere qualcosa dalla parte chiamata in causa, la quale, in base al principio del contraddittorio, deve conoscere soggetto ed oggetto della stessa e causa petendi ai fini di approntare l’ineludibile diritto alla difesa, costituzionalmente garantito.

Il momento del petitum segna quindi un solco importante ed ha una connotazione fondamentale in quanto apre uno scenario giuridico nuovo nel contesto delle posizioni giuridico-economiche degli interessati, mettendo un punto fermo nel tempo e nei ruoli dei protagonisti del contenzioso in divenire, inclusi i legali che tecnicamente forniranno il necessario supporto ai propri assistiti. Se la individuazione dei legali che seguiranno la vexata quaestio è contestuale per la parte che agisce, lo stesso non vale per la parte “convenuta”, che dovrà fornire, in un momento fisiologicamente successivo, i nomi degli avvocati legittimati ad operare nel nuovo ambito conflittuale introdotto da una domanda- diffida formulata in sede stragiudiziale. La conoscenza delle parti, a ben vedere, non riguarda una problematica deontologica ma un aspetto ancora più importante, quello relativo alla certezza delle legittime forze in campo e dei ruoli ad esse affidati.

Meritevole di attenzione, in tale prospettiva, è la individuazione dei legali legittimati a tutelare le rispettive parti, nel caso in cui venga proposto un nuovo petitum in una materia che si lega concettualmente ad un contenzioso pregresso o ancora in essere. E’ di tutta evidenza come un ulteriore petitum, per quanto legato concettualmente a precedente conflittualità tra le medesime parti, risulti essere, rispetto ad essa, un quid novi, nel senso che nulla è automatico rispetto alla precedente causa; questa distanza tra i due contenziosi chiaramente si dilata nel caso in cui un primo contenzioso sia giudiziale ed un secondo sia stragiudiziale. Va de plano che possano cambiare i legali di prime cure, i quali potranno svolgere ogni attività connessa ad un secondo mandato sono in presenza di nuovo incarico oppure alla luce di atti e fatti concludenti in tal senso. Al riguardo non si può certo escludere, come spesso avviene, che una delle parti, sulla base di una qualsiasi motivazione, che comunque non rivela nel caso di specie, decida di affidare il nuovo incarico ad altro legale, ritenuto più adatto a gestire la nuova questione.

E’ altrettanto ovvio che non esista alcun vincolo che imponga al convenuto in prime cure di confermare il legale anche in un nuovo contenzioso (come anche tra il primo ed il secondo grado ovvero per la fase esecutiva) con la conseguenza logica che l’avvocato del nuovo petitum debba rivolgersi ai legali della controparte solo quando abbia piena conoscenza della loro legittima titolarità a tutelare la posizione del destinatario della diffida- messa in mora, nel nuovo procedimento stragiudiziale (si pensi ad es. alla negoziazione assistita).

Questo assunto è fondamentale al punto che riguarda sì il profilo deontologico dell’attività dell’avvocato che fa valere una nuova domanda ma anche la certezza dei rapporti giuridici e comunicativi delle parti e della corretta individuazione dei ruoli nel contenzioso in divenire. Ragionando a contrario, pensiamo a quanto sarebbe grave ed improvvido, per il legale dell’attore avanzare una nuova richiesta ad es. a mezzo di diffida stragiudiziale, confidando ciecamente ed apoditticamente nella costanza dei ruoli rispetto ad un precedente procedimento stragiudiziale e/o giudiziale; tale comportamento porterebbe al macroscopico errore di investire dei contenuti di una nuova domanda un avvocato non legittimato ad agire nel nuovo contesto giuridico pur senza disporre di atti e fatti evidenti o concludenti in tal senso. Si comprende ictu oculi che una connessione ratione materiae tra domande con petitum differenti non comporti alcuna presunzione soggettiva dei ruoli professionali, che invece devono essere esternati, desunti o puntualizzati con atti e fatti certi (ad. es. la procura), a vantaggio della indefettibile chiarezza dei rapporti processuali.

Non è una opinione ma una necessità prodromica al corretto fluire della dinamica di un qualsiasi nascente contenzioso che, solamente  quando soggetti e ruoli siano chiaramente individuati, le parti e più concretamente i legali nominati,  possano dialogare sulla nuova questione instaurata.

Alla luce delle considerazioni suesposte, di natura assorbente sulla questione affrontata, giova sinteticamente ricordare che, in una nuova dinamica contenziosa, per quanto concettualmente connessa ma indipendente rispetto a precedente procedimento riguardante gli stessi soggetti, valgano queste considerazioni:

a)      Non esiste una presunzione di costanza o conferma dei soggetti professionali della seconda questione rispetto a quelli operanti legittimamente nella prima, anche quando i due contenziosi riguardino gli stessi soggetti o attengano ad una problematica connessa.

Massima attenzione a non confondere quanto anzidetto con la connessione oggettiva fra due azioni giudiziali quando esse hanno in comune uno o più elementi oggettivi: petitum e causa petendi. Lo stesso dicasi per la connessione soggettiva, ossia riscontrabile quando le azioni hanno in comune solo le parti. Connessione oggettiva e soggettiva non riguardano le individuazioni ed i ruoli degli avvocati, ma le parti già definite e le cause già instaurate, in modo da garantire la massima economia di giudizio.

b)      Non esiste un vincolo che imponga ad una persona, a mantenere gli stessi legali di una precedente causa e/o questione contenziosa stragiudiziale, per quanto connessa alla nuova ratione materiae; questo vale anche se i due procedimenti si muovono su due piani differenti, quello giudiziale e quello stragiudiziale.

c)      Il legale che avanza una nuova pretesa, indipendentemente se sia lo stesso impegnato nel primo contenzioso, deve formulare la domanda direttamente al soggetto ed in seconda battuta portarla a conoscenza di eventuali legali, indicati dallo stesso soggetto sulla base di specifico mandato;

d)     E’ pienamente corretto, anche sotto il profilo deontologico, che il legale della parte istante  invii la nuova richiesta al legale del soggetto destinatario della diffida solo nel momento in cui abbia documentata certezza della sua legittima titolarità a tutelare gli interessi del suo assistito.

 

 

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