L'iter del provvedimento, che rafforza il cosiddetto "codice rosso", è stato accelerato anche a causa del femminicidio di Giulia Cecchettin
L'Aula del Senato ha approvato all'unanimità, con 157 sì, il provvedimento del governo contro la violenza sulle donne che rafforza il cosiddetto "codice rosso". Il ddl Roccella, che ha già passato l'esame della Camera il 26 ottobre, diventa quindi legge. L'approvazione è stata salutata con un applauso dall'emiciclo. L'iter del disegno di legge è stato accelerato anche a causa del femminicidio di Giulia Cecchettin.
La ministra: «È uno strumento fondamentale, ma siamo consapevoli che una legge non risolve tutto: c’è bisogno di collaborazione e condivisione, anche «con l’opposizione»
Si tratta di un testo di diciannove articoli finalizzati al rafforzamento delle misure di contrasto alla violenza sulle donne, principalmente in ambito familiare.
Il legislatore ha inteso velocizzare la valutazione da parte del giudice delle misure cautelari e preventive: deve decidere entro 30 giorni. E la decisione delle esigenze cautelari si allarga ai cosiddetti «reati spia» per i quali la donna può chiedere al questore l’ammonimento, il reato di stalking per primo, ma in generale anche altri atti persecutori: il revenge porn, la violenza privata, la minaccia aggravata, lo sfregio con l’acido contro una donna. L’ammonimento ha la durata minima di 3 anni.
Il testo del Ddl contro la violenza sulle donne
Articolo 1, Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
Articolo 2, Potenziamento delle misure di prevenzione
Articolo 3, Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
Articolo 4, Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
Articolo 5, Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Articolo 6, Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Articolo 7, Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Articolo 8, Rilevazione dei termini
Articolo 9, Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Articolo 10, Arresto in flagranza differita
Articolo 11, Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare
Articolo 12, Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
Articolo 13, Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
Articolo 14, Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
Articolo 15, Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
Articolo 16, Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Articolo 17, Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
Articolo 18, Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
Articolo 19, Clausola di invarianza finanziaria