Il Governo è intervenuto sulla complessa questione della buonuscita dei dipendenti pubblici con un decreto legge, non ancora pubblicato, che abroga l’art. 12 comma 10 della l. 122/10
ristabilendo quindi le modalità di calcolo del TFS precedenti al 1° gennaio 2011. Tale decisione giunge dopo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 aveva sancito l'illegittimità della quota di finanziamento del TFR pari al 2,5% della retribuzione a carico dei pubblici dipendenti e dopo che numerosi dipendenti avevano presentato diffide ed azioni legali per la disapplicazione della disposizione in parola e per la correlata restituzione delle somme trattenute. Una soluzione del genere, da parte del Governo, era nell’aria, poiché l’applicazione della sentenza senza un intervento normativo di compensazione, avrebbe avuto un effetto devastante sul bilancio dello Stato, in particolare per quanto attiene alla restituzione delle somme indebitamente trattenute.
In ordine alle azioni legali avviate per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, queste si estingueranno di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze già passate in giudicato. Insomma ancora una volta il diritto cede il passo alle esigenze economico-finanziarie dello Stato.
L’INPS dovrà dunque procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati.