Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 13.11.2012 la Legge anticorruzione, che entra in vigore il 28 novembre p.v. Un solo articolo, oltre alla clausola di invarianza finanziaria, ma costituito di 83 commi; questo il corpus anticorruttivo, tanto atteso dagli italiani per bene,
stanchi degli scempi quotidiani posti in essere sistematicamente a danno della collettività dalla infedeltà di politici e pubblici amministratori collusi con la delinquenza privata. Vediamo in dettaglio i tratti salienti della nuova legge anticorruzione, titolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nata da una iniziativa del governo Berlusconi, fatta propria e modificata dal governo Monti ed approvata a larga maggioranza sia in Senato che alla Camera.
Viene innanzitutto istituita una nuova Autorità nazionale anticorruzione, con compiti di controllo ed indagine sulla pubblica amministrazione, anche locale, oltre che di presentare relazioni annuali al Parlamento e di approvare il piano anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. A guidare questa Authority, che prende il posto della Civit, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità, sarà un prefetto o un magistrato, che potrà avvalersi, sul piano operativo, degli uomini della Guardia di Finanza. Fondamentale l’attività di monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni pubbliche, anche locali, e soggetti contraenti. Permane il rischio di istituire, come avvenuto per i difensori civici italiani, pessime copie degli ombudsmen scandinavi, figure istituzionali, prive di concreti poteri sanzionatori e quindi capaci solo di un apporto limitato nell’azione anticorruttiva. Sarebbe importante istituire gruppi operativi finalizzati a seguire tutte le vicende contrattuali riguardanti i settori critici, ossia particolarmente esposti alla dinamica corruttiva, quali il ciclo dei rifiuti, la sanità, l’edilizia, le opere pubbliche, le esternalizzazioni.
Corruzione tra privati. È una delle novità più significative introdotte nella legge di riforma; viene istituito il reato di corruzione tra privati che prevede una pena da uno a tre anni di reclusione grazie a una revisione dell'articolo 2635 del codice civile. Si procede inoltre allo sdoppiamento del reato di concussione: la concussione per costrizione nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale verrà punita con una pena dai 6 a 12 anni. La concussione per induzione è sanzionata con pene da 3 a 8 anni. La rimodulazione verso il basso delle pene per questa seconda fattispecie, comporta un minor tempo per la prescrizione.
Rotazione tra i dirigenti. La nuova legge stabilisce che tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione, non possono far parte di commissioni giudicatrici, non possono essere assegnati agli uffici che gestiscono risorse finanziarie e non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente negli appalti pubblici. Prevista inoltre una rotazione più frequente negli incarichi dirigenziali che hanno a che vedere con appalti e contratti. Si entra finalmente nel cuore della macchina amministrativa pubblica. E’ sul fronte pubblico che occorre comunque recuperare il senso di appartenenza allo Stato, alla Regione o all’ente locale, l’orgoglio di essere di servizio alla collettività, riacquisire quella rigorosa moralità che va oltre il connotato deontologico, che può essere guidata dai corsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità previsti dalla recente novella legislativa. Per azzerare le pericolose asimmetrie informative, la trasparenza all’interno delle amministrazioni deve essere integrale ed in questo la vigilanza ed il ruolo del collega di lavoro assumono una importanza di assoluto rilievo. Benvenuta quindi la disposizione che tutela con l’anonimato il dipendente che denuncia o segnala fattispecie di tipo corruttivo, il quale non potrà essere discriminato, né licenziato. Ampio spazio viene dato dal legislatore alla trasparenza delle procedure. Le amministrazioni dovranno pubblicare i propri bilanci sui siti internet istituzionali con tanto di notizie sui procedimenti, sui costi delle opere e sui tempi di realizzazione previsti. In ogni prefettura sarà inoltre compilata una white list delle imprese virtuose, ossia non a rischio di contaminazione di tipo mafioso. L’innovazione dovrà raccordarsi con la disciplina sulla certificazione antimafia, ispirata sostanzialmente al concetto opposto di black list, per cui sarà necessario un decreto di riordino della materia, previsto nei 60 giorni seguenti alla entrata in vigore della nuova legge. Questa prevede anche l’ennesimo codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che esclude la possibilità per essi di ricevere regali, se non di modico valore. Il primo fu introdotto dal ministro della Funzione Pubblica Sebino Cassese nel lontano 1994 ma non cambiò sostanzialmente “le regalie e i traffici sospetti”; più efficace, risulterebbe in confronto, l’anagrafe patrimoniale dei politici e degli amministratori pubblici prima e dopo gli incarichi assunti, come vige negli Stati Uniti d’America, a dispetto di pretestuose violazioni della privacy. La nuova legge non dimentica la magistratura e con l'articolo 18 pone un limite di 10 anni agli incarichi fuori ruolo dei magistrati (ordinari, amministrativi e contabili). Nell'ultima stesura ddl è stato stabilito che «tutti gli incarichi presso istituzioni, organi o enti pubblici, nazionali e internazionali attribuiti a posizioni apicali e semi apicali, compresi quelli di titolarità di ufficio di gabinetto, attribuiti a magistrati devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione fuori ruolo».
La legge 190 conferisce anche una delega al governo perché si occupi di fare una nuova legge sulla incandidabilità a cariche pubbliche dei condannati per reati connessi alla corruzione. È la questione più spinosa di tutto il testo, quella che ha scatenato il dibattito più aspro e riguarda coloro che sono stati condannati a una pena maggiore a due anni, ma questo è uno dei cambiamenti auspicabili per riconquistare credibilità.
A ben vedere l’impianto non ha carattere velleitario né di forte impatto sul pianeta corruzione, nel quale il legislatore sembra entrare in punta di piedi. Il problema della incandidabilità dei politici colpevoli è differito e non sono affrontate altre questioni spinose come la disciplina sul falso in bilancio, depenalizzato nel 2002, sul voto di scambio, attualmente punito espressamente solo se il politico paga i voti in denaro, ma non se li compra con favori, sull’autoriciclaggio e sull’allungamento dei tempi di prescrizione, spina nel fianco per i magistrati. (V.B.)