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Home Norme e diritto Referendum confermativo: una consultazione senza quorum. A cura di Alberto Bordi

Referendum confermativo: una consultazione senza quorum. A cura di Alberto Bordi

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Tale istituto di democrazia diretta è disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione

 

 

Il concetto moderno di referendum è, secondo i vocabolari della lingua italiana, quello di un appello, autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale dello Stato o del governo, in quest'ultimo caso con significato riconducibile a plebiscito.

Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere.

Il termine quorum, anch'esso di chiara provenienza latina, deriva dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre  mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum stesso.

 

Articolo 138 della Costituzione

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

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Quello programmato per il 4 dicembre 2016 sarà il terzo referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana dopo quello del 2001, quando vinse il «sì» con un'affluenza di circa il 34%, e quello del 2006, quando invece prevalse il «no» con una partecipazione del 52,5%. Il referendum relativo alla riforma costituzionale approvata nel 2016 costituisce  la 23ª consultazione referendaria svolta in Italia e sarà il 72º quesito sottoposto alla collettività degli  elettori.

 

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