La sezione terza del Tribunale di Torino ha interpretato in modo rigoroso il Codice della Strada e con sentenza n. 3904 del 7 giugno 2012 ha valutato come legittima la sanzione inflitta ad un automobilista che era stato multato per aver utilizzato il telefono cellulare mentre era fermo ad un semaforo,
essendo l'utilizzo del cellulare fonte potenziale di rallentamenti o disattenzione nella attività di guida. Secondo l’organo giudicante piemontese la fattispecie considerata va ricondotta alla previsione di cui all'articolo 140 del Codice della strada, ai sensi del quale gli utenti della strada “devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Pertinente anche il richiamo all'articolo 173 del C.d. S. (D.Lgs. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni):
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1.Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 76,00 a euro 306,00.
3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 152,00 a euro 608,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.