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Home Buono a sapersi Sulla manovra 'Salva Italia'

Sulla manovra 'Salva Italia'

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Non salva l'infermità dipendente da causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata ed il rimborso della spesa di degenza per causa di servizio, tutti abrogati dal D.L. 201/2011 convertito in Legge 214 del 2011 La manovra Monti forse (e speriamo) salverà l'Italia ma non certo gli Italiani che lavorano. Infatti la disposizione dell'art.6 del Decreto-Legge 201 del 6 dicembre 2011 ha cancellato con un sol colpo l'istituto della causa di servizio, la pensione privilegiata e l'equo indennizzo per chi si ammala al lavoro nel settore pubblico. L'innovazione lascia quindi senza tutela e senza speranza di vedersi riconosciuto in giudizio un equo risarcimento le persone che si sono ammalate per cause ricollegabili al lavoro svolto. C'è da ipotizzare, a questo punto, che a coloro che si ammalano per essere stati a contatto con l'amianto in ragione del lavoro svolto, non possa essere riconosciuta nessuna indennità. La cosa è grave. Gli istituti tagliati sono tipici del rapporto di pubblico impiego, bersaglio anche di questo governo, come dei precedenti. La causa di servizio si fonda sulla sussistenza di un rapporto di causalità tra la prestazione lavorativa effettuata ed una determinata infermità contratta. Al fine di determinarne l'esistenza viene effettuato un giudizio medico-legale teso ad accertare il nesso tra la menomazione ed il servizio. Scompare anche la pensione privilegiata introdotta nel 1973, attribuita al lavoratore pubblico se in conseguenza dell'infermità o della lesione derivante da fatti di servizio questa abbia comportato l'inabilità assoluta o permanente. Svanisce pure l'equo indennizzo, che è uno speciale emolumento avente natura indennitaria e per tali ragioni cumulabile sia con il risarcimento del danno che con il trattamento di pensione privilegiata, attribuito al dipendente pubblico nel caso in cui questi abbia subito una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Questa norma colpirà tutti quelli che si ammalano lavorando.

Sotto il profilo giuridico la soppressione di tale norma contrasta con uno dei principi cardini del nostro ordinamento, ossia il principio generale del risarcimento del danno o responsabilità Aquiliana (art.2043 codice civile) in base al quale, come recitavano i giuristi latini "nemo potest alicui laedere", ossia nessuno può recare danno al prossimo. Ebbene l'indennizzo è un istituto che va oltre il rimborso del danno (quando applicabile) e rappresenta una sorta di risarcimento esteso per la natura permanente dell'infermità derivata dalla attività di servizio. Una ulteriore menomazione, economica e psicologica, dovranno patire coloro che, in conseguenza di una malattia o di una lesione direttamente imputabile a fatti di servizio, si ritrovano inabili in modo assoluto o comunque permanente. Ad una lettura prima facie sembra che ci sia materiale per far lavorare Corte Costituzionale e Corte di Cassazione secondo i propri ambiti di competenza, a meno che questi organi di garanzia non vengano anch'essi ridimensionati...

 

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 214 del 22 dicembre 2011
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.251 - testo in vigore dal: 6-12-2011

Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate

1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonchè ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

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