La nuova normativa impone un pagamento tracciabile, rinvenibile nell'art. 23 del decreto legislativo 241/1997”. Eccezioni solo per le spese farmaceutiche e per le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche
Per avere diritto alle detrazioni IRPEF al 19%, dal 1° gennaio 2020, il pagamento della spesa medica deve avvenire con mezzi tracciabili e documentabili, mentre chi paga in contanti non ha comunque diritto ad applicare le agevolazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, né per sé né per i familiari.
Rispondendo infatti ad un interpello del 2 ottobre (n.431/2020), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui lo strumento di pagamento (es.: carta) utilizzato non sia intestato a chi usufruisce della prestazione, il titolare è comunque beneficiario della detrazione (es.: il coniuge che paga la spesa medica dell’altro coniuge a carico).
L’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa: “si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento”.
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi”, e in altre disposizioni normative, spetta “a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall‘articolo 23 del decreto legislativo 241/1997”.
Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante)
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Dunque la regola riguarda tutte le detrazioni IRPEF al 19% previste dall’articolo 15 del TUIR 917 del 1986, (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/270670/DPR+22+dicembre+1986+n+917+%28Tuir%29_Testo+unico+del+22_12_1986+n.+917.pdf/fd17e3a2-9839-bab2-f372-4846137e5935) o da altre disposizioni di legge. Quindi, ad esempio, mutui, spese sanitarie, spese veterinarie, servizi di interpretariato, spese funebri, spese universitarie, varie spese per i figli (asilo, corsi, palestra), badanti, erogazioni liberali, trasporto pubblico. L’unica novità che la legge ha introdotto riguarda la modalità di pagamento, che deve essere tracciabile, di conseguenza esclude i contanti.
La norma specifica quali sono le tipologie di pagamenti ammessi: versamenti bancari e postali (bonifici), carte di credito, debito e prepagate, assegni bancari e circolari, In pratica, sono ammesse tutte le forme di pagamenti diverse dal contante.
Eccezioni per le spese farmaceutiche e per le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche. Queste continuano ad essere detraibili anche se vengono pagate in contanti. In realtà, anche in questo caso ci sono regole precise: sono sempre detraibili solo le spese per i farmaci da banco e per dispositivi medici, indipendentemente dalla modalità di pagamento.
Le prestazioni sanitarie, invece, restano detraibili anche con pagamenti in contanti solo se vengono erogate da strutture pubbliche o accreditate presso il servizio sanitario nazionale. Quindi, ad esempio, una visita privata dallo specialista per esser detraibili deve essere pagata con mezzi tracciabili. Compreso il dentista e l’oculista, ad esempio, se lavorano presso studi medici e ambulatori privati.
Per quanto riguarda il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che : “il contribuente possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito”.