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Dal primo maggio è possibile nuovamente pescare le telline nel mar Tirreno

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Terminato il periodo (1 - 30 aprile) di fermo biologico con connesso divieto di raccolta del Donax trunculus, operante anche per "i pescatori della domenica", ossia turistici, sportivi e non professionali

 

La pesca della tellina viene praticata unicamente con rastrelli da natante e rastrelli a mano. Quando è vietata la pesca? La pesca sportiva e' vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.  Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, e' prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva e' consentita senza limitazioni di orario.

La tellina, DONAX Trunculus, è una specie molto comune nel Mediterraneo, soprattutto nel Tirreno, ma vive anche nel Mar Nero, nell’Atlantico orientale e nel Mar Rosso. Vive infossata nella sabbia delle zone litorali, fino ad una profondità di circa 15 metri , ma è più abbondante nei primi 3-4 metri vicino alla costa. Il mollusco, che dispone di un piede a forma di ascia, riesce a penetrare facilmente sotto il primo strato del fondo sabbioso (pochi centimetri) e qui staziona estroflettendo verso l’alto due sifoni: uno inalante l’altro esalante. Si trova quasi sempre in colonie.

La pesca è sempre stata abbondante e rinomata fin dai tempi dei romani, grazie alla qualità e alla finezza della sabbia delle coste tirreniche. Lo confermano anche documenti del ‘500 dove si parla di cessione dei terreni destinati a tale attività.

La ristorazione locale ne ha fatto un simbolo dedicandole il piatto più famoso: la bruschetta con la tellina, una specialità che ha trovato il suo momento di massimo splendore negli anni  sessanta e nel periodo della Dolce Vita, quando sulle spiagge del litorale arrivavano dagli studi di Cinecittà attori e registi, tra i quali Federico Fellini, a degustare le gustose telline.

Da circa 20 anni che ogni anno nel mese di Aprile viene vietata la pesca e la raccolta del piccolo bivalve. Si tratta di un provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che, con proprio decreto datato 22/12/2000, indica i motivi di tale div

ieto per permettere la regolare riproduzione della specie (cosiddetto fermo biologico). Le telline, che sono molluschi bivalvi, hanno un periodo di riproduzione della durata di circa un mese e che corrisponde proprio al mese di Aprile.

 

Per favorire quindi il ripopolamento della specie, il Ministero delle Politiche Agricole vieta così la loro pesca nel mese in cui la specie si ripopola seguendo il suo ciclo naturale di vita e il suo ecosistema. È una misura molto importante ai fini della continuità della specie e per far sì che la pesca e l’intervento dell’uomo non danneggi troppo l’ecosistema di questi molluschi.

La materia  è disciplinata anche dal D.M. 21 luglio 1998 e successive modifiche "Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante il "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima".

Di particolare rilievo la norma dell'art.6 del DM 22.12.2000 circa il citato divieto:

 

 

 

"E' vietata la pesca delle telline nel mese di aprile (periodo di riproduzione);

è vietata la cattura di esemplari nei giorni festivi (giorni rossi del calendario);

il quantitativo giornaliero di pescato per persona non può superare i 5 Kg;

è vietata la commercializzazione del prodotto pescato;

la dimensione minima del mollusco è pari a 2 (due) centimetri (gli esemplari di taglia minore devono essere rigettati in mare);

la dimensioni dell'apertura della maglia del sacco (in rete metallica o rete tessile) di raccolta deve avere una apertura minima di 2 (due) centimetri (ottenibile con i lati delle maglie quadrate non inferiori a 10 mm);

dal 1 maggio al 30 settembre la pesca delle telline è consentita, con la dovuta cautela, anche nella fascia di mare riservata alla balneazione di cui all'Ordinanza di Sicurezza Balneare del Capo del Circondario Marittimo;

l'uso del rastrello da natante è consentito soltanto ai pescatori professionali mediante specifica autorizzazione ed annotazione sulla licenza di pesca".

 

Le sanzioni. In caso di inosservanza delle suddette disposizioni sono previste sanzioni  salate (da 1.000  a 6.000 euro), oltre al sequestro dei prodotti ittici eventualmente pescati e delle attrezzature utilizzate.

Il Dipartimento della Pesca del MPAF ha chiarito che tale divieto non è diretto solo ai pescatori professionisti ma anche ai pescatori dilettanti, sportivi e turisti.

Il costo all'ingrosso di un kg. di telline si aggira sui 3 euro, mentre il costo al dettaglio raggiunge i 15 euro.

 

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Decreto Ministero Pesca e Agricoltura e Foreste Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000

 

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