Comirap

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Consigli utili Auto storiche e auto d’epoca

Auto storiche e auto d’epoca

E-mail Stampa PDF

 

Sembrano due categorie assimilabili ma in realtà si tratta di fattispecie ben differenti sia per i requisiti che per la disciplina ad esse applicabile, anche se unite dal connotato oggettivo della vetustà delle vetture

 

Partiamo dal dato normativo ossia dall'Articolo 60 del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) titolato "Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico". ECCO IL RIFERIMENTO TESTUALE:

1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione puo' essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la localita' sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita' massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve essere comunicato alla Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purche' posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si tratta di motoveicoli.

 

 

Auto d’epoca. Il comma 2 dell’art. 60 specifica infatti che “rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione.” Questi veicoli sono iscritti in un elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

E' evidente come per l’auto d’epoca sia prevalente il valore collezionistico e come tale non può essere utilizzata su strada per uso quotidiano, anche perché è cancellata dal PRA. Ecco i requisiti per essere annoverate come auto d'epoca: le vetture devono essere state costruite da almeno trent’anni anni ed essere state sottoposte al vaglio di un tecnico della Motorizzazione Civile, che ne abbia valutato la rilevanza storica e collezionistica. E' importante sapere che non tutte le auto datate possono essere considerate auto d’epoca, ma soltanto alcuni modelli di interesse storico segnalati in un apposito registro. Il proprietario può esibire il suo veicolo d’epoca in occasione di mostre, raduni, parate o altri eventi autorizzati dall’Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, previo rilascio di un foglio di via e di una targa provvisoria, oppure esporla in un museo.

 

Auto storiche. Si considerano auto storiche quelle vetture di interesse storico che siano state costruite da almeno 20 anni. A differenza delle auto d’epoca, le auto storiche possono circolare su strada se in possesso dei requisiti tecnici. Il riconoscimento del veicolo come auto storica viene sancito dall’iscrizione dello stesso ai registri dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI). Perché un’auto possa essere accettata è importante che la stessa rispetti alcuni requisiti: il modello deve essere stato identificato dall’ASI come modello di interesse storico; lo stato del veicolo deve essere conforme all’originale e ogni elemento (pelletteria, rifiniture ecc.) deve essere in buono stato di conservazione. Dunque, solamente se  telai e carrozzeria sono conformi al modello originale, il motore è a posto e gli interni e la pelletteria sono integri, verrà rilasciato l’Attestato di datazione e storicità.

Per la circolazione su strada sono ammesse alcune deroghe: se il modello originale non prevedeva cinture di sicurezza si può circolare senza, e non è obbligatorio l’uso delle luci di posizione. Questi veicoli, una volta rilasciata la carta di circolazione, sono sottoposti all’obbligo biennale di revisione. Possono essere iscritte al registro anche le auto radiate dal PRA perché prive di documenti (come le auto storiche abbandonate) o perché radiate, se posseggono i requisiti richiesti. Ai fini fiscali, le auto annoverate come "storiche" pagano il bollo anche se in misura ridotta. È prevista, infatti, l’esenzione ma soltanto per quelle che hanno più di trent’anni, mentre non godono dell’esenzione dal bollo le auto storiche ultraventennali i cui proprietari però dal 2019 hanno una riduzione sulla tassa di possesso.

Le auto storiche, come citato dall’articolo 60 al comma 3, «rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi». Il comma 4 aggiunge: «I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento». Ricapitolando: le auto d’epoca possono circolare in caso di manifestazioni mentre le auto storiche possono farlo sempre a seconda delle normative in materia di emissioni.

Come capire se la propria auto è di interesse storico? L’elenco realizzato da Aci tiene conto dei modelli dai 20 ai 39 anni di anzianità, mentre tutti i veicoli con almeno 40 anni sono considerati storici e non contenuti nella lista.

ACI Storico -  Lista di salvaguardia  auto 20-29 anni

Oggi l’esenzione del bollo auto viene applicata automaticamente a tutte le auto con almeno 30 anni di immatricolazione, indipendentemente dall’eventuale iscrizione al registro storico, ma queste non devono essere adibite a uso professionale né devono essere utilizzate nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Se il veicolo storico ultratrentennale circola ancora su strada, il proprietario è tenuto al versamento di una quota annuale pari a 28,40€.

Sono previste numerose agevolazioni riservate ai proprietari di auto d’epoca o d’interesse storico per quel che riguarda l’assicurazione della vettura. Il premio sarà decisamente inferiore rispetto ad un’auto moderna e non sono previste classi di merito basata sul sistema bonus/malus. L’unica limitazione riguarda l’età del contraente che non può essere inferiore ai 23 anni.

Anche per le auto storiche valgono gli stessi intervalli di tempo per la revisione previsti per le auto moderne. Se il veicolo risulta effettivamente iscritto a uno dei registri nazionali autorizzati, il proprietario è in possesso dell’apposita documentazione e sulla carta di circolazione è riportata la voce ‘veicolo storico’, la cadenza della revisione è biennale. La circolare ministeriale 4862/18 ha fatto venire meno l’obbligo di effettuare la revisione delle auto storiche esclusivamente presso la Motorizzazione Civile aprendo anche ai centri specializzati.

 

Seleziona la lingua

Italian English French German Greek Portuguese Spanish