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Home Consigli utili Presentazione del modello 730: la scadenza è il 30 settembre 2023, prorogata al 2 ottobre in quanto tale data ricade in un sabato

Presentazione del modello 730: la scadenza è il 30 settembre 2023, prorogata al 2 ottobre in quanto tale data ricade in un sabato

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Le opzioni per la presentazione: direttamente alla Agenzia delle Entrate tramite il modello 730 precompilato; presentazione al sostituto d’imposta; presentazione al CAF o a professionista abilitato.

 

 

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione a partire dal 30 aprile nell'"area riservata" del contribuente presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it  riquadro "area riservata").

Si può accedere a questa sezione utilizzando un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale, oppure la CIE - Carta di identità elettronica o ancora, una Carta Nazionale dei Servizi.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un CAF o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può presentare il 730 precompilato e la scheda con la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale attività può essere svolta anche da una "Persona di fiducia" appositamente nominata e comunicata dal contribuente alla Agenzia delle Entrate come previsto da un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Presentazione al sostituto d’imposta. Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato. Il medesimo sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

Presentazione al CAF o al professionista abilitato. Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1 con la scelta, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici.

Termine di presentazione. Il 730 precompilato ed il modello 730-1 devono essere presentati entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.

I termini che scadono di sabato , come quest’anno, o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Quest’anno il termine scadrà il 2 ottobre.

Ricordiamo che il contribuente non è obbligato ad utilizzare il modello 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando quindi  il modello 730 o il modello REDDITI.

Il contribuente per cui l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto il modello 730 precompilato  deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI.

Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF o a un professionista abilitato. Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al CAF o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

In linea generale, il 730 precompilato è messo a disposizione dei contribuenti che – oltre ai redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati – possiedono altri redditi da dichiarare con questo modello e/o hanno oneri deducibili/detraibili, non hanno la partita IVA e possono avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure di un CAF o di un professionista .

Conteggio a credito. Utilizzare il modello 730 non è obbligatorio ma può essere vantaggioso, in quanto il contribuente ottiene il rimborso del credito che emerge dal modello 730 (ad esempio, per effetto di oneri detraibili/ deducibili) direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.

Conteggio a debito. e invece dal 730 emergono delle imposte da versare, il contribuente non deve fare alcun adempimento perché le imposte sono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.

FARE COMUNQUE SEMPRE RIFERIMENTO AL SITO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

 

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