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Home Consigli utili Revisione periodica della propria vettura: la disciplina del Codice della Strada, le sanzioni. i tempi ed i costi

Revisione periodica della propria vettura: la disciplina del Codice della Strada, le sanzioni. i tempi ed i costi

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La procedura di revisione auto costituisce un appuntamento inderogabile per gli automobilisti che ha una scadenza variabile in base a taluni elementi. Per esempio un'auto nuova dovrà essere revisionata dopo 4 anni dalla sua immatricolazione,

più specificamente entro il mese di scadenza coincidente con il rilascio del libretto di circolazione.

 

Questa prima importante scadenza riguarda tutti i mezzi con massa massima inferiore o uguale a 3,5 tonnellate. Non si applicano eccezioni in base al tipo di mezzo o al loro utilizzo, comprendendo quindi autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. Successivamente alla prima revisione, i controlli seguenti dovranno avvenire obbligatoriamente con cadenza biennale, sempre entro il termine del mese del rilascio della carta di circolazione.

Fanno eccezione a queste scadenze tutti i mezzi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente, gli autobus e le autoambulanze, per i quali è prevista la revisione a cadenza annuale.

Fin qui si parla di regime di revisioni ordinarie, ma esistono anche le  revisioni straordinarie, richieste dalle Forze dell'Ordine all'Ufficio Dipartimento Trasporti Terrestri e necessarie a seguito di un incidente stradale che possa aver danneggiato i sistemi di sicurezza primari come freni o sospensioni.

I costi. Si può presentare la richiesta di revisione del mezzo direttamente alla Motorizzazione Civile, allegando il modulo TT2100 debitamente compilato con i dati del proprietario e del veicolo da sottoporre a revisione, il libretto di circolazione originale e la ricevuta di pagamento di 45 euro, da effettuare tramite bollettino prestampato. E' una procedura più economica (si risparmiano oltre 20 euro) ma più macchinosa rispetto a quella praticabile presso le officine autorizzate.

In questo caso la spesa necessaria è di 68 euro, comprensivi di IVA e di tassa governativa, oltre alla maggiorazione dovuta alle pratiche da presentare alla Motorizzazione e di cui si occuperà direttamente l'officina prescelta.

I rischi. Cosa si rischia in caso di revisione scaduta o non effettuata.

Le sanzioni in caso di revisione scaduta non sono affatto da prendere alla leggera e variano da un minimo di 168 fino ad un massimo di 674 euro. L'importo varia, in particolare, in caso di recidività nell'omissione dei controlli periodici. Oltre alla sanzione pecuniaria si applica immediatamente una sospensione del mezzo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione, eccezion fatta per il tragitto necessario per recarsi alla Motorizzazione Civile o in un centro convenzionato.

 

Nuovo "Codice della strada",D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. 

TITOLO III - DEI VEICOLI 

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI 

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE 

Art. 80. Revisioni

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.   

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che  il  veicolo  e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui  al  comma  8  ovvero  presso  il  competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori  di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito  della  revisione,  si  applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.941  a euro 7.767. All'accertamento  della  violazione  di  cui  al  periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria  del  fermo amministrativo  del  veicolo   per   novanta   giorni,   secondo   le disposizioni del capo I, sezione  II,  del  titolo  VI.  In  caso  di reiterazione delle violazioni,  si  applica  la  sanzione  accessoria della confisca amministrativa del veicolo  (1)

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

Allegati:
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