Ribaltato il precedente avviso delle singole sezioni della Suprema Corte che privilegiava il principio della libera autonomia contrattuale,
ora sottomesso al generale interesse del divieto di speculazione per i proprietari di immobili beneficiari delle norme sulla edilizia agevolata
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima circa la vendita degli alloggi di edilizia agevolata, hanno affermato che, in difetto della convenzione di rimozione prevista dalla legge, il vincolo massimo di prezzo è opponibile anche ai subacquirenti del bene, seguito nei passaggi di proprietà a titolo di onere reale.