Questa della sezione VI del Consiglio di Stato non sarà probabilmente la sentenza definitiva su una problematica mai domata ab imis dai giudici amministrativi, ma rappresenta un cambio parziale di rotta
su un orientamento, quello sulla natura pubblicistica degli enti previdenziali, che stava diventando costante. In realtà i giudici di Palazzo Spada, nell’accogliere la tesi sulla natura giuridica di ente privato della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali (Cnpr), ha escluso tale ente dalla applicazione di modalità pubbliche in merito alle procedure di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.
La decisione quindi conia un indirizzo giurisprudenziale chiaro ed innovativo: la vendita del patrimonio immobiliare da parte dell’Istituto di previdenza rientra nella sua sfera di capacità negoziale privata.
Tutta l’impalcatura dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica pubblicistica degli enti previdenziali crolla allora definitivamente? Assolutamente No: la trasformazione in persone giuridiche private operata dal D.lgs. n. 509 del 1994 non ha inciso sul carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in parola, i quali conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico. E’ proprio a tale funzione che vanno correlati il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto. E’ quindi l’attività degli enti previdenziali privatizzati ad avere rilievo pubblicistico: ma tale assunto non rileva in toto sulla natura della loro personalità giuridica.
Nello specifico la vendita del patrimonio immobiliare da parte della Cassa, ente di diritto privato quanto a soggettività giuridica, rientra nella sua sfera di capacità negoziale privata e non ha attinenza con l’attività previdenziale in forza della quale alla Cassa è riconosciuto rilevo pubblicistico. La conferma di tale impostazione sarebbe ravvisabile nell’art. 1, comma 38, della legge n. 243 del 2004 che esclude gli enti previdenziali privatizzati dall’osservanza della normativa in tema di dismissione dei beni pubblici.
SENTENZA N 4882 del 2014 CdS.pdf