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Home Le decisioni dei giudici La proporzionalità della difesa nei confronti di una offesa ingiusta. Di Alberto Bordi

La proporzionalità della difesa nei confronti di una offesa ingiusta. Di Alberto Bordi

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Il bilanciamento previsto dall'articolo 52 del Codice Penale ed il contesto sociale della legittima difesa

 

 

"Dopo 38 furti spara ai ladri e ne uccide uno" una brutta notizia per il morto, per l'uccisore, per il legislatore che fino ad oggi non ha saputo disciplinare l'istituto della legittima difesa, perchè, è certo, questo fatto, l'ennesimo ma non l'ultimo di una serie destinata a proseguire in mancanza di riforme mirate, riaprirà violentemente un dibattito mai sopito e mai risolto sulle dinamiche giuridiche tra aggressore ed aggredito.

L'articolo 52 del codice penale dispone testualmente che "non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Questo il testo base della normativa riguardante l'istituto giuridico della difesa legittima, inclusivo delle modifiche apportate nell'anno 2006. Per completezza riportiamo anche l'articolo 614 c.p., sopra richiamato, che merita considerazione in riferimento ai reati di furto e rapina perpetrati nei locali e nelle case di privati cittadini: “chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno” compie una violazione di domicilio”.

La lettura delle disposizioni circa la legittima difesa ci porta inevitabilmente a considerare che il problema sta principalmente nella assunzione, per la vittima, di una condotta reattiva che sia  proporzionale tra offesa e difesa; si tratta di un onere non da poco, che, paradossalmente, grava sulla vittima dell'aggressione la quale, nei momenti concitati in cui i suoi beni e la sua vita stessa e quella dei familiari sono messi a repentaglio, dovrebbe valutare, o meglio ponderare, la propria azione tenendo conto degli strumenti utilizzati dall'offensiva criminale.

Nel caso pratico, se, io capisco che il ladro ha in mano un coltello, mi devo rapidamente procurare un coltello, immagino di pari misura; se invece l'aggressore dispone di una pistola, potrei anch'io usare un'arma da fuoco, immagino di analogo calibro; se poi l'attacco viene condotto con bombe a mano, l'ordinamento mi legittima a "difendermi" con identiche armi ovvero di pari potenzialità lesiva. Quindi se decido di usare un fucile da caccia a fronte di una mitragliatrice si potrà applicare l'articolo 52, ma se, in ipotesi, decidessi di rispondere con una mitragliatrice ad un attacco rapinatorio posto in essere con un fucile a canne mozze, ecco che incapperei in un eccesso di legittima difesa, con quel che ne consegue sotto il profilo penale; e pure civilistico! Perchè, udite bene, l'aggressore potrebbe chiedermi i danni quali conseguenza di un comportamento penalmente non ortodosso, o meglio illecito perchè sproporzionato.

Insomma il defender, in quei pochi attimi di assoluta sorpresa, in cui sta per essere malmenato, derubato, forse ucciso, insieme alla propria famiglia, deve tirar fuori l'animo del ragioniere e misurare una strategia difensiva  perfettamente rapportata agli strumenti offensivi utilizzati dall' intruso, che però non è dato conoscere, non è facile percepire.

Ai sensi del codice penale vigente, la difesa della vittima deve essere (giuridicamente) proporzionata, ragionata, equilibrata, mentre l'offesa è libera, senza ragionamenti, senza limitazioni, senza conteggi e senza accortezze. Basterebbe questo a far pensare: ma il legislatore in effetti chi tutela?  La persona per bene che sta in casa propria dopo una giornata di lavoro e di fatica oppure colui che, per una motivazione sua che non ci interessa conoscere (pazzia, necessità, vendetta, gelosia, indole violenta, frequentazioni malavitose etc), ha deciso di entrare in una casa che non gli appartiene per derubare i proprietari? A costoro è forse addebitabile la colpa di essere ignari di essere stati prescelti da uno o più criminali che violentemente vogliono appropriarsi dei loro beni, cagionando verosimilmente danni economici, spesso i minori, danni fisici e danni psichici per tutti i componenti della famiglia vessata e vittimizzata?

Siamo, paradossalmente, di fronte ad una presunzione di colpa della parte offesa, dalla quale ci si può liberare solo dimostrando che la protezione dei propri familiari e dei propri beni sia stata posta in essere in maniera equilibrata e rapportata all'attacco subito?

Va ricordato al riguardo che, alla luce del dispositivo in vigore, la difesa è legittima quando si verifichino tre componenti: si utilizzi un'arma legittimamente detenuta, l'intruso non desista dal proprio intento ed esista un pericolo di aggressione. L'esistenza del pericolo di aggressione, ovviamente, deve risultare da fatti concludenti o da circostanze inequivoche; la detenzione di un'arma deve essere verificata come "legittima" per chi si appresta alla difesa, di certo non per l'aggressore. Quello che fa pensare di più è come capire che l'intruso abbia o meno desistito dal suo intento, altra probatio diabolica. A conti fatti, la vittima, in un clima di verosimile tensione e preoccupazione, magari ferita, già impegnata a calibrare con il lanternino la propria difesa, deve essere anche prontamente abile a mettere insieme tutti gli elementi a sua disposizione per capire, con i connessi rischi in caso di errore,  se sia concretamente in atto una cessazione  definitiva dell'attacco criminale ai propri danni. E comunque la reazione, rectius la difesa, deve essere, come noto, contestuale all'offesa, non potendo essere differita neanche in termini di secondi o di attimi, come evidenziato nei contenuti di varie decisioni giurisprudenziali sul tema.

Sulla questione, come nel caso del soggetto derubato 38 volte dai ladri, non può non essere non valutata l'esasperazione e la reiterazione dei reati subiti, quale costrizione straordinaria indotta alla difesa di diritto, in questo caso rapportabile ad una offesa che è seriale, imponente e grave perchè quasi strutturale e destabilizzante secondo un parametro di vita serena ed ordinaria.  Si intende dire che un'offesa ripetuta 38 volte anche se da soggetti diversi e con dinamiche non uguali, non può non determinare una difesa proporzionale ai danni, ai pericoli ed ai rischi prodotti.

Diverse le posizioni dei partiti sul fronte riformista: per la Lega, all'interno della proprietà privata, la difesa dovrebbe intendersi sempre legittima, senza alcuna valutazione  di una proporzionale rispetto all'offesa.  Anche per Fratelli d'Italia la legittima difesa si presume in tutti i casi di violazione di proprietà privata. Sulla stessa linea d'onda è Forza Italia, per cui l'offesa deve essere comunque valutata in base alla percezione del pericolo da parte della vittima.

Il tema riconduce inevitabilmente ai profili ordinamentali in tema di sicurezza diffusa, i quali devono garantire e tutelare prioritariamente le persone "per bene" ed innocenti, ossia quelle che non sono nocivi al prossimo e che invece contribuiscono con il loro modus vivendi al mantenimento di un assetto  sociale stabile e civile, che permetta un ordinato svolgimento della vita socio economica della collettività.

Questa tutela primaria non può essere limitata o condizionata dalla concorrente tutela di un soggetto che ha pianificato un reato predatorio, incurante dei danni presenti e futuri, di ordine economico, fisico e psichico prodotti che si verranno a determinare nella fase operativa dell'azione delittuosa. Dal legislatore si aspetta una risposta rigorosa, che consenta ai soggetti aggrediti di porre in essere la più efficace difesa di fronte ad un danno/pericolo ingiusto, non solo per le vittime ma per l'intera collettività, anche per quel che riguarda la percezione di insicurezza e di impotenza che allo stato attuale grava sulla gente "per bene", una categoria alla quale va riservata la massima attenzione da parte dell'ordinamento.

 

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