Così la Corte Cassazione con riguardo all’articolo 2103 del Codice civile, il quale prevede che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo. La Cassazione ha ribadito il no all'assegnazione del lavoratore a mansioni più elementari anche se equivalenti .
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con decisione n. 24293 del 2008 ha deciso sullo spostamento di una lavoratrice all'interno dell'azienda, confermando la sentenza di prime cure. La Suprema Corte ha evidenziato che "la sentenza impugnata non ha mai affermato che la nozione di equivalenza delle mansioni di cui all'art. 2103 c.c. sia ancorata alle possibilità o meno di sviluppo di carriera del dipendente. I giudici del “Palazzaccio”, nel richiamare la consolidata giurisprudenza al riguardo, ha esclusivamente posto in evidenza – oltre al dato definito oggettivo, rappresentato dall'appartenenza di ambedue i tipi di mansione considerati al medesimo livello di inquadramento contrattuale – il principio che le mansioni di destinazione “devono consentire l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto”.
In ordine al giudizio di fatto, incensurabile in sede di Cassazione in quanto congruamente motivato, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi “in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente