Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada
Dal 21 agosto l’automobilista indisciplinato, incorso in una sanzione pecuniaria per aver violato il codice della strada, può beneficiare di una riduzione della multa pari al 30%. La novità è stata introdotta con la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale 20.08.2013, n. 194. Per godere dello sconto, il trasgressore, proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido, deve pagare la multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione al codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo da versare. L'interessato avrà anche tutte le informazioni per effettuare il pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.
Una pagina del sito della Polizia di Stato offre approfondimenti su: cosa dice la legge, chi può beneficiare della riduzione, come e quando è possibile usufruirne, per quali violazioni è applicabile, come calcolare i termini, quali sono le modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia stradale.
Cosa dice la legge. Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.
Chi può beneficiare della riduzione. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%. Può beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.
Quando si può usufruire della riduzione 30%. Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
NB: Sono ammessi al beneficio anche coloro che possono ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge, il 21.08.2013, se non sono trascorsi cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.
Per quali violazioni è applicabile. La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Nella pagina del sito della Polizia di Stato dedicata a tale innovazione, sulla parte destra nella colonna "documenti" è presente la tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni.
La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:
violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza) violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -) violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Come
Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia.
Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.
Calcolo dei termini. Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013). e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.
Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario:
se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.
NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.
Modalità di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia Stradale. Sia nei casi di contestazione immediata, sia nei casi di successiva notificazione di un'infrazione, la Polizia Stradale, insieme al verbale consegnerà delle istruzioni integrative che forniscono tutti i seguenti elementi utili per poter pagare la somma in forma ulteriormente ridotta indicata all'interno del verbale stesso.
Si può effettuare il pagamento in forma "scontata". mediante versamento in contanti presso la Sezione Polizia Stradale indicata nella parte superiore del verbale; mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) mediante pagamento on line sul conto corrente della Sezione Polizia Stradale (e NON sul ccp 5744) tramite il portale www.poste.it all'apposita sezione "Bancoposta Online - Bollettini" - Multe Polstrada. direttamente nelle mani dell'agente accertatore per i casi previsti dagli artt. 202 e 207 CDS. Per i verbali TUTOR contestati dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni (CNAI) il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento all'ufficio postale utilizzando esclusivamente un bollettino di tipo "bianco" (mod. 123) al numero di conto corrente postale n. 1014381568 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA; mediante bonifico bancario (codice IBAN: IT 35 D 07601 03200 001014381568 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO - CNAI - INCASSO SANZIONI IN FORMA SCONTATA) Si veda la tabella "importi art. 142 CDS con riduzione 30" scaricabile nella colonna a destra "documenti" per sapere gli importi con la riduzione del 30% in base alla violazione contestata.
in ogni caso dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE riportati i seguenti dati:
l'importo scontato dovuto; il numero di conto corrente postale della Sezione Polizia Stradale di cui all'intestazione del verbale e individuabile nella colonna a destra "documenti" della presente pagina; nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo (ATTENZIONE: non va inserito il "codice obbligazione"), gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata; i dati (nome e cognome) del destinatario della notifica;