Oltre a carta di circolazione e patente bisogna tenere nella propria vettura anche il certificato di assicurazione obbligatoria. Leggere l'articolo 180 del Codice della Strada vigente.
Il quesito è assolutamente lecito in un periodo storico in cui assistiamo con piacere al “pensionamento” di una serie di documenti cartacei che fino a poco tempo fa facevano bella mostra sul parabrezza della nostra auto o soggiornavano impolverati e ingialliti sul cruscotto.
Quali documenti cartacei non esistono più? Il posto d’onore spetta al famoso “tagliandino” che fino a poco tempo fa era obbligatorio esporre sul parabrezza in quanto accertatore della copertura assicurativa della vettura. La dematerializzazione ha spazzato via questo foglietto di carta ormai familiare; ovviamente questo non significa che l’assicurazione RCA non sia più obbligatoria. Tutt’altro: la copertura assicurativa per la responsabilità civile rimane un obbligo normativo imprescindibile, così come previsto dal Codice delle assicurazioni private DL 209/2005. Ciò che cambia è unicamente il formato: non più cartaceo, ma digitale. Infatti gli organismi accertatori sono in grado di verificare, attraverso la targa di ogni veicolo, se la vettura è assicurata o meno.
Stesso discorso per il Certificato di Proprietà dell’auto, il famoso "bollo" dei tempi passati. Questo documento cartaceo non era obbligatorio da tenere in auto, nondimeno spesso viveva stabilmente nel cruscotto delle nostre vetture, tra il manuale d’istruzioni dell’auto e la cartelletta dei documenti assicurativi. Anche il Certificato di Proprietà si è ammodernato: non più cartaceo, ma digitale.
Quali documenti dunque è necessario tenere in auto? Rimane l’obbligo per il Certificato d’assicurazione, il documento che riporta le informazioni sulla copertura assicurativa e che permette di circolare praticamente in tutta Europa senza la Carta Verde. Un altro documento da tenere in macchina è il libretto di circolazione, necessario per la circolazione del veicolo.
E' consigliabile, inoltre, di tenere sempre in auto anche il Modulo CAI, da utilizzare in caso di incidente.
E' superfluo ricordare come sia obbligatorio portare con voi ed esibire a richiesta delle Forze dell’Ordine, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo guidato.
Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (1)
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (3)
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 25 a euro 99.
7. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (1)
(1) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Dal 1° luglio 2004, secondo quanto stabilito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003, il comma è sostituito come segue: Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.
(3) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).