Quasi tutti i pagamenti a carattere periodico/continuativo si prescrivono nel tempo di 5 anni e quindi le relative ricevute di pagamento vanno conservate per tale periodo
Uno degli impegni inderogabili delle famiglie italiane, ma in realtà di quelle di mezzo mondo, è quello di ordinare ed archiviare le montagne di bollette pagate a vario titolo, anche se non è raro il caso in cui, quando queste servono effettivamente e magari urgentemente, il “catalogatore” di casa (di norma il maschio più anziano) si perde nel mare magnum di carte, solitamente stipate in uno o più cassetti, in una ricerca condita di imprecazioni senza ritegno con urla contro il demone del disordine, alle quali si accompagna il fatidico: “eppure io sono cosi ordinato….”, della serie "mentire a se stessi".
Così, dentro le nostre case nascono e crescono dei piccoli e grandi archivi, difficili da gestire, poco invitanti e raramente sistemati. Ed allora ci si domanda: per quanto tempo si devono conservare ricevute e bollette pagate? Una panoramica sulla materia può essere di una certa utilità, avendo come riferimento il concetto di prescrizione, ossia dell’istituto giuridico che consente l’esercizio di un diritto per il tempo determinato dalla legge, in ossequio al principio generale della certezza dei rapporti giuridici anche rispetto al fattore tempo. In tale lasso temporale, il titolare del diritto, sulla base di un contratto, per esempio, può chiedere il pagamento di una somma di denaro, richiesta che l’altro contraente può controbattere facilmente fornendo la documentazione dell’avvenuto pagamento.
Ci sono documenti, legati agli eventi fondamentali della vita, della casa o del lavoro, che conviene conservare per sempre, ad esempio gli attestati ed i diplomi di studio, l’atto di matrimonio (e quello eventuale separazione e/o di divorzio), la documentazione relativa agli immobili (atto d’acquisto, mappe catastali, ricevute di mutui, sanatorie edilizie, ristrutturazioni, contratti d’affitto, di comodato etc.). Per i referti medici la conservazione è molto utile soprattutto ai fini della comparazione tra i dati clinici del passato con quelli presenti e futuri.
Per saperne di più, il titolo V del nostro Codice Civile, e nello specifico gli articoli 2946 e seguenti, indica i termini di prescrizione nelle varie materie, ai quali si ricollega direttamente il tempo di conservazione dei documenti, riferito alle singole tipologie e situazioni considerate.
Per non rischiare di dover pagare due volte per la stessa cosa perché abbiamo gettato via la ricevuta troppo presto, vediamo il tempo di conservazione di alcune delle "scartoffie" che girano nelle nostre abitazioni:
Bollette per consumo di acqua, luce, gas, telefono: 5 anni dalla data di scadenza.
Bollettini ed F24 relativi a pagamenti Ici/Imu/TASI: 5 anni dall’anno successivo a quello di pagamento.
Spese condominiali: 5 anni.
Tassa nettezza urbana (TARSU/TIA/TARI): 5 anni dall’anno successivo a quello di pagamento o di obbligo di dichiarazione.
Ricevute d'Affitto: 5 anni.
Mutui: 5 anni dalla scadenza della singola rata.
Cambiali e parcelle dei professionisti: 3 anni.
Dichiarazione dei redditi: 5 anni a partire dall’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. In caso di ristrutturazioni edilizie o riqualificazione energetica, poiché la rateazione delle detrazioni è articolata in 10 anni, la documentazione relativa alla richiesta di detrazioni dovrà essere conservata per 10 anni + 5, quindi 15 anni.
Bollo auto: 3 anni a partire da quello successivo alla data di scadenza.
Multe stradali: 5 anni.
Quietanze di pagamento delle assicurazioni automobilistiche: 1 anno
Le somme che compongono la retribuzione si prescrivono in 5 anni da quando dovevano essere corrisposte, salvo alcune eccezioni (indennità sostitutiva delle ferie), rispetto alle quali la prescrizione è di 10 anni.
Nel caso in cui le bollette sono saldate con domiciliazione bancaria è importante conservare anche gli estratti conto della banca. In queste carte, infatti, appare anche la segnalazione che i precedenti pagamenti sono stati effettuati regolarmente.
Il pagamento dell'abbonamento tv va conservato per 5 anni, ma una sentenza del Tribunale di Torino lo ha invece esteso a dieci anni.
Per quanto riguarda, invece, la “banca” bisogna ricordare che gli estratti conto vanno contestati entro due mesi. Se si riscontrano errori od omissioni sostanziali da parte dell’istituto di credito ci sono comunque 10 anni di tempo per contestare dette operazioni.