Il Parere del Consiglio di Stato sul quesito formulato dal Ministero dell'Interno
Il Consiglio di Stato – Sezione prima – nell’adunanza del 19 maggio 2010 ha espresso il proprio parere in merito ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno circa i sistemi di rilevazione automatica delle presenze, di cui all’art. 3 – comma 83 – della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale normativa stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono erogare compensi per prestazioni di lavoro straordinario solo previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
Il Ministero dell'Interno ha ravvisato difficoltà applicative in sede di regolamentazione della materia poiché al suo interno sono ricomprese tre distinte categorie di personale, ciascuna delle quali si caratterizza per una propria specifica disciplina dello stato giuridico ed economico, nonostante svolgano, in gran parte dei casi, funzioni comunque complementari in posti di lavoro contigui o nei medesimi uffici. Nello specifico il quesito ha riguardato le seguenti questioni:
Se tutto il personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione dell’Interno, appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sia escluso o meno dalla rilevazione automatica delle presenze, ai fini dell’attribuzione del compenso per lavoro straordinario;
Se in considerazione dei compiti svolti dal personale civile del Ministero dell’Interno negli uffici di Pubblica Sicurezza, anche tali dipendenti, in servizio presso gli uffici centrali dell’amministrazione, possano essere esclusi dalla rilevazione automatica delle presenze, in relazione alla situazione di particolare impiego connesso con l’attività svolta dalle forze di polizia.
Il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che la normativa in argomento si rivolge espressamente a tutte le pubbliche amministrazioni, ha ritenuto che, in via ordinaria, non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall’art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente. Conclude infine, il Consiglio: “ Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate alle estreme conseguenze... rientrerà evidentemente nella valutazione dell’Amministrazione l’individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi”.